L’Agenzia ha richiesto il pagamento delle sanzioni per omessi versamenti IVA ai soci di una società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese.
In caso di società cancellata dal Registro delle imprese, non sussistono, neppure in astratto, i presupposti per la configurabilità della responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni.
L’estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal Registro delle imprese determina l’intrasmissibilità della sanzione (art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore (Cass. 7 aprile 2017, n. 9094). Tale principio assume vieppiù rilevanza, ove si consideri che l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (Cass. 3 luglio 2015, n. 13730). Tale regola è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d’ufficio.
