Anche per le società di comodo si prospettano dei cambiamenti, con lo scopo di ricondurre la normativa alla sua ratio originaria di contrasto alle società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa.
Questo è il punto chiave su cui si basa la riforma contenuta nell’articolo 9, comma 1, lettera b), n. 1) e 2), che delega il governo a una revisione della disciplina delle società non operative (ora contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994) sulla base di due requisiti.
Si prevedono criteri specifici, da aggiornarsi periodicamente con un approccio dinamico, per consentire di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati ai fini Iva dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia europea per individuare la reale attività d’impresa. La Relazione si riferisce all’indetraibilità dell’Iva in rapporto:
• all’acquisto di beni (immobili, barche, aerei ecc.) che vengono gestiti e messi a disposizione dei soci e partecipanti, e dei loro familiari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni, e
• alla gestione statica da parte di holding di partecipazioni, titoli, obbligazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette a esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società participate.
Dall’altra parte, dovranno essere individuate cause di esclusione dell’applicazione della disciplina, che tengano conto, tra l’altro:
• dell’esistenza di un congruo numero minimo di lavoratori dipendenti e
• dello svolgimento di attività in settori economici regolamentati.
In questo modo si vorrebbero superare, speriamo efficacemente, gli attuali statici criteri desunti dal bilancio sulla presenza di un determinato volume di asset patrimoniali, con i quali vengono confrontati i ricavi della società («test di operatività»).
