D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, recante la Riforma dell’IRPEF, è stato pubblicato sulla G.U. n. 303/2023 ed è entrato in vigore il 31.12.2023. Dà attuazione al primo modulo della legge di riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023) per quanto riguarda le imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Tra le novità più rilevanti, vi sono:
- la previsione di tre scaglioni di imposta,
- la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50.000 euro
- e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
L’Agenzia, con la circolare n. 2/E/2024, illustra gli articoli da 1 a 3 e l’articolo 5, lasciando l’articolo 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni) a una futura successiva circolare.
| Riforma IRPEF (D.Lgs. n. 216/2023 – I chiarimenti della circolare n. 2/E/2024) | ||||||||||||||
| Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
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Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
L’articolo 1 , comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023 introduce novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda:
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L’Agenzia propone uno schema per il nuovo calcolo:
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| Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
L’articolo 1 , comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione ex articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. |
L’Agenzia propone uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente:
Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione ACE. |
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| Trattamento integrativo
L’articolo 1 , comma 3, del D.Lgs 216/2023 modifica, per l’anno d’imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo. Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda è di importo superiore alla detrazione ex art. 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. |
La riduzione di 75 euro va apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte dell’articolo 1, comma 2, del Decreto (si richiama la circolare n. 4/E/2022 per ulteriori dubbi). | |||||||||||||
| Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
L’articolo 2 del D.Lgs. 216/2023 ha previsto che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, vi sia una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
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Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR. |
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| Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
L’articolo 3 del Decreto è intervenuto per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF prevista dall’articolo 1, comma 1, del Decreto. |
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, viene differito al 15 aprile 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024.
La norma differisce al 15 maggio 2024 il termine (in luogo del 31 gennaio 2024), entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF. Sempre al fine di adeguarsi ai nuovi scaglioni IRPEF, i Comuni per l’anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per il 2023. Infine, per i Comuni che non adottano la delibera nel rispetto del termine predetto o non la trasmettono nei termini, per l’anno 2024 l’addizionale comunale si applica sulla base delle aliquote vigenti per il 2023. |
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| Abrogazione della disciplina ACE |
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 216/2023 dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina ACE. |
L’articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. | ||||||||||||
Riferimenti:
- Circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E;
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216;
- Piattaforma Mysolution.
