La Legge n. 15/2025, derivante dalla conversione del Decreto Legge n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe), ha introdotto l’articolo 3-bis, che prevede una “remissione in bonis” per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla Rottamazione-quater. Tale misura offre una seconda opportunità per regolarizzare i debiti pregressi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). Questo articolo fornisce un’analisi dettagliata dei requisiti, delle procedure e degli effetti di questa riapertura.

Ambito di Applicazione e Soggetti Interessati:

La riapertura della Rottamazione-quater si applica ai contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano subito la decadenza dal beneficio a causa di omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle rate previste.

Requisiti specifici:

  • Debiti ammissibili: La riammissione riguarda esclusivamente i debiti già inclusi nelle dichiarazioni di adesione alla Rottamazione-quater presentate entro il 30 giugno 2023 (o il 30 settembre 2023 per i territori alluvionati).
  • Condizioni di decadenza: Sono inclusi i contribuenti che non hanno effettuato uno o più versamenti, o che hanno effettuato versamenti parziali o tardivi (oltre i 5 giorni di tolleranza).

Procedura di Adesione:

  • I contribuenti interessati devono presentare un’istanza telematica all’ADER entro il 30 aprile 2025.
  • L’ADER fornirà a breve i modelli e le istruzioni dettagliate per la presentazione dell’istanza.

Scadenze e Modalità di Pagamento:

  • L’ADER comunicherà gli importi dovuti e le scadenze delle rate entro il 30 giugno 2025.
  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in un massimo di dieci rate con scadenze specifiche.
  • Si applica un tasso di interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
  • Verranno considerati eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza, imputandoli al capitale.

Effetti della Presentazione dell’Istanza:

La presentazione dell’istanza di riammissione produce i seguenti effetti:

  • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei debiti inclusi nella definizione.
  • Sospensione delle dilazioni di pagamento preesistenti (con revoca automatica al 31 luglio 2025).
  • Divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (salvo quelli già esistenti).
  • Divieto di avvio di nuove procedure esecutive e sospensione di quelle in corso (salvo il primo incanto già tenuto con esito positivo).
  • Regolarità ai fini dei rimborsi d’imposta (art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973).
  • Regolarità ai fini della verifica di morosità (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973).
  • Rilascio del DURC.

Situazione dei Contribuenti in Regola:

  • I contribuenti che hanno rispettato il piano di pagamento originale devono proseguire con le scadenze già previste.