Le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.

 

L’Agenzia delle Entrate mette costantemente in atto un’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti per verificare la correttezza dei dati riportati. Con una nuova guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” pubblicata in aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le informazioni sui nuovi servizi di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) che possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni può essere automatico o formale.

Controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente:

  • di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta,
  • oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

  • con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
  • tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
  • attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione sole se si è optato per tale possibilità.

Controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è invece effettuato in base a quanto prevede l’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Con questo controllo viene verificato che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.