Come noto, l’art. 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all’imprenditore individuale l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore alle seguenti soglie:

  1. per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
    • al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
    • all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
  2. per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  3. per l’Agenzia delle Entrate,l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro;
  4. per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 100.000.

La segnalazione viene fatta allo scopo di intercettare eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale prima che si verifichi.

Tali segnalazioni possono influire negativamente sul rating bancario, ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti. In caso di superamento di una delle soglie, è necessario valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l’attivazione della procedura di composizione negoziata (D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147)