Il forfetario, pur essendo un soggetto in franchigia IVA, spesso deve effettuare delle operazioni con l’estero, che lo obbligano a determinati adempimenti. L’alea che pervade queste operazioni è spesso nebulosa.
Riepiloghiamo le diverse casistiche, partendo dal presupposto che se il forfetario emette fattura cartacea perché non ha superato la soglia dei 25.000 euro, non è nemmeno tenuto all’invio dell’esterometro; fatturazione elettronica ed esterometro vanno a braccetto.
Nella FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 e circolare n. 26/E/2022 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022. Dunque, i soggetti in regime forfetario con ricavi > 25.000 € devono emettere fatture elettroniche e fare l’esterometro, mentre quelli che stanno sotto soglia non hanno questi due adempimenti.
In generale, poi, si ricorda che:
- NON è stato introdotto l’obbligo di integrazione/autofatturazione elettronica degli acquisti esteri (TD17, TD18, TD19): resta una facoltà;
- NON è stato introdotto l’obbligo di integrazione elettronica degli acquisti da fornitori italiani in reverse (TD16): resta una facoltà.
Riepilogo operazioni con l’estero e adempimenti del forfetario:
| Forfetario che effettua: | Operazione | Adempimenti: |
| Acquisti UE di beni di importo inferiore a € 10.000,00 | NON è Acquisto intracomunitario (salvo opzione) – (art. 38, comma 5, D.L. n. 331/1993) | Se acquisto con AMAZON devo verificare i volumi di acquisto. |
| Acquisti UE di beni di importo superiore a € 10.000,00 | È Acquisto intracomunitario (art. 38, D.L. n. 331/1993) |
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| Cessione “intracomunitaria” di beni Identificazione operazione | Operazione interna senza diritto di rivalsa (FC IVA) | I contribuenti forfetari non addebitano IVA a rivalsa. Il cedente deve indicare nella fattura emessa che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993”. Il cedente non è tenuto ad iscriversi nella banca dati VIES, né a compilare il Modello INTRA 1-bis. |
| Servizi resi a NON residenti in Italia | Per le prestazioni di servizi da soggetti in regime forfetario, se rese:
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N.B. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, i quali, se resi a privati consumatori comunitari, sono soggetti ad IVA nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza, si applicano le ordinarie regole di territorialità previste dall’art. 7-ter. Di conseguenza:
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| Acquisti intracomunitari di servizi |
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Le cessioni all’esportazione non costituiscono causa di esclusione dal regime forfetario. L’art. 1, comma 58, lett. e), Legge n. 190/2014 stabilisce, infatti, che i forfetari possono effettuare:
- cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate;
- importazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 7-sexies, D.L. n. 193/2016, ha disposto che le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972, siano ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un apposito Decreto, che tuttavia non è mai stato emanato.
