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Forfetari e integrazione delle fatture Amazon

Pubblicato il Luglio 21, 2023 da Roberto Steinhaus

Il forfetario, pur essendo un soggetto in franchigia IVA, spesso deve effettuare delle operazioni con l’estero, che lo obbligano a determinati adempimenti. L’alea che pervade queste operazioni è spesso nebulosa.

Riepiloghiamo le diverse casistiche, partendo dal presupposto che se il forfetario emette fattura cartacea perché non ha superato la soglia dei 25.000 euro, non è nemmeno tenuto all’invio dell’esterometro; fatturazione elettronica ed esterometro vanno a braccetto.

Nella FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 e circolare n. 26/E/2022 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022. Dunque, i soggetti in regime forfetario con ricavi > 25.000 € devono emettere fatture elettroniche e fare l’esterometro, mentre quelli che stanno sotto soglia non hanno questi due adempimenti.

In generale, poi, si ricorda che:

  • NON è stato introdotto l’obbligo di integrazione/autofatturazione elettronica degli acquisti esteri (TD17, TD18, TD19): resta una facoltà;
  • NON è stato introdotto l’obbligo di integrazione elettronica degli acquisti da fornitori italiani in reverse (TD16): resta una facoltà.

Riepilogo operazioni con l’estero e adempimenti del forfetario:

Forfetario che effettua: Operazione Adempimenti:
Acquisti UE di beni di importo inferiore a € 10.000,00 NON è Acquisto intracomunitario (salvo opzione) – (art. 38, comma 5, D.L. n. 331/1993) Se acquisto con AMAZON devo verificare i volumi di acquisto.
Acquisti UE di beni di importo superiore a € 10.000,00 È Acquisto intracomunitario
(art. 38, D.L. n. 331/1993)
  • Integrazione fattura con aliquota e IVA
  • No detrazione IVA
  • Versamento IVA entro il 16 del mese successivo
Cessione “intracomunitaria” di beni Identificazione operazione Operazione interna senza diritto di rivalsa (FC IVA) I contribuenti forfetari non addebitano IVA a rivalsa. Il cedente deve indicare nella fattura emessa che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993”. Il cedente non è tenuto ad iscriversi nella banca dati VIES, né a compilare il Modello INTRA 1-bis.
Servizi resi a NON residenti in Italia Per le prestazioni di servizi da soggetti in regime forfetario, se rese:

  • a soggetti passivi d’imposta (B2B), valgono le regole di territorialità ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, secondo le quali per le prestazioni c.d. generiche l’IVA è assolta dal committente nel proprio Paese e il contribuente forfetario emette la fattura con le seguenti indicazioni:
    • “INVERSIONE CONTABILE” per il committente UE;
    • “OPERAZIONE NON SOGGETTA” per il committente extraUE; essendo l’operazione non territorialmente rilevante IVA in Italia;
  • a soggetti privati (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia e pertanto sono fatturate dal contribuente forfetario secondo le regole ordinarie (senza applicazione dell’IVA ex art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario).
N.B. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, i quali, se resi a privati consumatori comunitari, sono soggetti ad IVA nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza, si applicano le ordinarie regole di territorialità previste dall’art. 7-ter. Di conseguenza:

  • nei rapporti B2B, l’IVA va assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;
  • nei rapporti B2C, il prestatore può identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi, per assolvere l’IVA ivi dovuta;
  • o, in alternativa, avvalersi del regime Mini One Stop Shop (c.d. MOSS), ex art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972. L’operatore nazionale si registra in Italia utilizzando la procedura on-line, invia telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali e provvede al versamento dell’IVA dovuta. Lo Stato membro di identificazione (l’Italia), a sua volta, ripartisce l’IVA tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.
Acquisti intracomunitari di servizi
  • Acquisto ai sensi art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972
  • Integrazione fattura con aliquota e IVA
  • No detrazione IVA
  • Versamento IVA entro il 16 del mese successivo

Le cessioni all’esportazione non costituiscono causa di esclusione dal regime forfetario. L’art. 1, comma 58, lett. e), Legge n. 190/2014 stabilisce, infatti, che i forfetari possono effettuare:

  • cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate;
  • importazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 7-sexies, D.L. n. 193/2016, ha disposto che le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972, siano ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un apposito Decreto, che tuttavia non è mai stato emanato.

 

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