Saranno le condizioni di accesso stringenti o il regime premiale poco appetibile, sta di fatto che molti operatori stanno liquidando le imposte dei contribuenti, senza nemmeno attendere il software del concordato. Il 15 giugno 2024 arriverà, come previsto dal D.Lgs.n. 13/2024, il software per l’elaborazione della proposta ai 2,7 milioni di partite Iva soggette agli Isa. 

Il Governo sta cercando di approvare un Decreto correttivo che tenga conto delle istanze. Sembra sia schedulato per il prossimo Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024 e che sia slittato dal CdM del 10 giugno – rinvio dovuto alle valutazioni del Ministero della Giustizia sulla parte che riguarda l’adempimento collaborativo riservato alle grandi imprese. Tra le modifiche sicure c’è però lo spostamento del termine ultimo per aderire alla cooperative compliance per le S.p.A., dal 15 al 31 ottobre 2024, che allinea la scadenza a quella per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

forfettari (sono circa 1,8 milioni di partite Iva), per i quali il concordato avrà effetto per il solo periodo d’imposta 2024, avranno il software informatico in cui inserire i propri dati solo il 15 luglio 2024.

No agli accertamenti basati su presunzioni – Confermati i benefici in relazione agli accertamenti: la firma del concordato salverà il contribuente da quelli induttivi, originati dalla mera presunzione che abbia nascosto redditi al fisco, anche se sono basati su elementi “gravi, precisi e concordanti”. L’amministrazione finanziaria non potrà effettuarli, a meno che il contribuente non decada dal concordato perché è stato accertato attraverso controlli formali sulle dichiarazioni, e abbia dichiarato un minore ammontare di ricavi pari al 30% dei ricavi “emersi”.

Tra le diverse misure, contenute nel Decreto correttivo, sembra vi sia la proroga dei versamenti ad agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%, tanto sperata.

Da quanto risulta dalla bozza dello schema di decreto legislativo, che circola tra gli operatori ma non ancora ufficializzata, il correttivo dovrebbe andare a  modificare alcuni decreti attuativi della delega fiscale:

  • il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, in materia di adempimento collaborativo,
  • il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, c.d. Decreto Adempimenti 
  • e il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, c.d. Decreto sul concordato preventivo biennale.

In particolare, il Decreto sul Concordato preventivo verrà modificato in relazione a alcuni aspetti legati:

  • alle scadenze di adesione al reddito concordato;
  • alle cause di esclusione ex art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • alla definizione del reddito e del valore della produzione oggetto di concordato;
  • alla determinazione degli acconti d’imposta per il primo anno di applicazione dell’istituto;
  • agli effetti della decadenza.
Novità in arrivo con il c.d. Decreto correttivo
Fattispecie Descrizione delle modifiche
Scadenze di adesione al reddito concordato Per il 2024, il termine di adesione al concordato coincide già con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15.10.2024).

A regime, verrebbe fatto slittare di 15 giorni rispetto alla scadenza prevista in origine. Il 31 ottobre (per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta) sarà il termine per la presentazione del modello REDDITI e IRAP e per l’adesione dal 2025.

Per gli anni successivi, l’adesione alla proposta di concordato avviene entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Messa a disposizione del Software Lo schema di decreto correttivo prevede un differimento anche della messa a disposizione del software applicativo del concordato, al 15 luglio 2024 per i forfetari che adottano il regime già nel 2023 (chi aderisce al regime nel 2024 è escluso dal concordato).

Confermato il termine, invece, del 15 giugno per gli altri contribuenti ISA

Esclusione dal concordato Il correttivo modifica l’art. 11  del D.Lgs. n. 13/2024 inserendo nuove cause di esclusione per i soggetti che:

  • con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, conseguono, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, accedono al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014;
  • nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (o per le società di persone o le associazioni professionali sono interessate da modifiche della compagine sociale).
Reddito da rideterminare ai fini del concordato
  • Tra i componenti straordinari che determinano una variazione del reddito concordato, per i professionisti, vi sono anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e, per le imprese, le perdite su crediti.
Acconti Nell’art. 20  del D.Lgs. n. 13/2024, viene introdotta una maggiorazione degli acconti d’imposta per il primo periodo di adesione al concordato:

  • se l’acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023, è dovuta una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti specificamente previsti;
    • per l’acconto IRAP, la maggiorazione sarebbe pari al 3%;
    • se si tratta di contribuente è in regime forfetario, la maggiorazione è del 12% o del 4% per le nuove attività.
  • Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (sul reddito 2024 concordato), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Cause di decadenza
  • Nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.