La Svizzera è fuori dalla black list. A stabilirlo è il Decreto 20 luglio 2023, Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF. Quando si parla di paesi black list, si fa riferimento a Stati o territori a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) individuati con DD.MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Si tratta di Paesi con cui non c’è un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria.

L’adozione del Decreto di modifica è legata alle previsioni di cui alla Legge n. 83/2023, di ratifica dei seguenti accordi:

  • accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,
  • protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

In particolare, in base alle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge citata, comma 3: “Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell’articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’eliminazione della Svizzera dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999”.

A ogni modo, le modifiche in parola, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto Decreto di modifica del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Restano quindi ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del Decreto nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.