L’Agenzia delle Entrate in questi giorni sta recapitando numerosi avvisi bonari, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per mancata corrispondenza tra quanto indicato nel 770/2021, periodo d’imposta 2020 e i relativi versamenti, in quanto non effettuati nei termini ordinari.

L’Agenzia delle Entrate molto spesso non sta considerando la proroga dei versamenti prevista durante la pandemia ad opera del D.L. n. 34/2020, Decreto “Rilancio”, il quale all’art. 144, comma 1, in tema di “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni” ha previsto che “i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 23 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto – in vigore dal 19 maggio 2020 – sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020”.

Successivamente, l’art. 3-ter del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto “fiscale” ha previsto che gli avvisi bonari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 il cui pagamento scadeva alla data del 16 settembre, potevano possono essere effettuati:

  • entro il 16 dicembre 2021,
  • senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

 

Gli importi dovuti sono da versare in unica soluzione, senza possibilità di beneficiare di ulteriori dilazioni e non si dà luogo al rimborso di somme ormai pagate.

 

L’Agenzia delle Entrate sta invece contestando, per chi ha sfruttato la proroga, sia le sanzioni sia gli interessi.

Da qui, per chi ha ricevuto la comunicazione di irregolarità, il consiglio è quello di rivolgersi allo Studio per ricevere la necessaria assistenza per la soluzione della problematica.