ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata
Entro il prossimo 30 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto “Alluvione”, la Comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.
La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate – Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.
IRPEF
Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali
Agenzia delle Entrate, Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022.
In merito alla determinazione del requisito reddituale e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di “reddito di lavoro dipendente”, spiega l’Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Inoltre, il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023.
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 settembre 2023, n. 27/E
Con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023, con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni sui bonus edilizi.
In particolare, la circolare chiarisce:
- l’ambito applicativo delle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, a fronte del generale divieto di opzione;
- il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
- le modalità e le tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.
Inoltre, il provvedimento di prassi fornisce precisazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.
IRPEF
Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219
Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.
Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).
In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).
DICHIARAZIONI
730/2023 in scadenza il 2 ottobre
Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.
Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.
DICHIARAZIONI
Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui questi sono stati sostenuti.
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale è necessario fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata e non, invece, alla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta.
Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.
