Circolare per Persone Fisiche 1 giugno 2023

 

IN BREVE


      • Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi
      • Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo
      • Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso
      • L’Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”
      • Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
      • Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio

 

 

VERSAMENTI

Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 35 del 23 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che, con lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro, introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.

Tra le misure previste dal cosiddetto Decreto “Alluvione” anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Il testo, in particolare, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.

La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 12 aprile 2023

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, inclusi i trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva.

Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso

Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ – Definizione agevolata

In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.

La norma, spiega l’AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

 

 

ECONOMIA

L’Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”

L’Ocse ha pubblicato il report Taxing Wages 2023 (https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2023_8c99fa4d-en) che analizza l’andamento e l’impatto del cuneo fiscale nei Paesi membri dell’Organizzazione.

Nel 2022 le imposte sui redditi da lavoro sono aumentate in tutta l’area Ocse a causa dell’aumento dei salari nominali, che ha spinto i redditi verso scaglioni fiscali più elevati, riducendo al contempo l’ammissibilità a crediti d’imposta e altri benefici in denaro. L’elevata inflazione ha poi causato un calo dei salari reali, con un doppio colpo per i contribuenti. Il fenomeno è noto come “fiscal drag” (drenaggio fiscale) e si manifesta quando si verifica un aumento della pressione fiscale sul reddito a causa di una inflazione in forte crescita.

Il report Ocse esamina nel dettaglio anche le variazioni del cuneo fiscale, ossia la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la retribuzione netta ricevuta dal lavoratore, e pone sotto indagine otto tipologie di famiglie, che variano per livello di reddito e composizione del nucleo familiare.

 

 

IRPEF

Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

 

 

INCENTIVI

Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio

Ministero della cultura, Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Avviso 11 maggio 2023

Con Avviso dell’11 maggio 2023, la Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC ha comunicato che le imprese interessate al riconoscimento del tax credit musica (per i costi sostenuti nel 2022) ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda online entro il 14 luglio utilizzando la modulistica per il riconoscimento del beneficio presente all’interno della piattaforma DGCOL (https://doc.cultura.gov.it/login.php).

Per accedere all’agevolazione in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

  • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it;
  • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
  • completa della documentazione prevista nel D.Dir. del 13 agosto e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
  • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L. 91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”. L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

All’indirizzo https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/ è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.