AGEVOLAZIONI

Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso

D.M. 4 marzo 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
Il contributo:

  • è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.Lgs. n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
  • è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/2021), fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

 

TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale

Corte Costituzionale, Sentenza 18 aprile 2024, n. 60

Con sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l’azione giudiziaria penale.

 

IRPEF

Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 aprile 2024, n. 89

Con Risposta a istanza di interpello n. 89 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per quanto “utili” alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal TUIR, pari a 258,23 euroconcorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

IMPOSTE DIRETTE

Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione

Come noto, dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%, come stabilita dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, che ha modificato l’art. 4 del D.L. n. 50/2017. È prevista, tuttavia, una riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque:

  • nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l’aliquota di tassazione è del 21%;
  • nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, mentre sull’altro quella del 26%.

ACCERTAMENTO

Il regime premiale ISA 2024

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11 , D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.
Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.
È previsto:

  1. l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’IVA e i 50.000 euro per imposte dirette e IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1 vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

  • nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023;
  • nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.
Sul terzo punto, quello relativo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.
Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.