DICHIARAZIONI

Ravvedimento operoso del quadro RW

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti i bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Al via la dichiarazione annuale IVA 2024

Il 1° febbraio si è aperta la stagione per l’invio della dichiarazione IVA annuale 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.
Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

IRPEF

Affitti brevi: cedolare secca al 26% se gli immobili locati sono più di due

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63

Cedolare secca più cara per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni. Ma solo se gli immobili sono più di due.

A prevederlo è l’art. 1, comma 63, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) che modifica la disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili.
La misura, in particolare, si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche.
Se viene concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è confermata al 21%. Se, invece, sono concessi in locazione breve più immobili, su uno a scelta del contribuente si applica l’aliquota del 21%, mentre sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa si applica il 26%.
In caso le unità concesse in locazione breve siano più di quattro, l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, sarà necessario aprire la partita IVA.

REGIMI AGEVOLATI

Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio

I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2024.
Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.
L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.
L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.
Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.
I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.

 

Iscrizione all’AIRE: le novità della Legge di Bilancio 2024

L’art. 1, commi 242 e 243, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di obblighi anagrafici.
In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero, dall’altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell’interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.
In particolare, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici la sanzione amministrativa “piena” è ora compresa tra i 100 e i 500 euro. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Introdotte anche misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.
Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 200 e i 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva del Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il successivo comma 243 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024 prevede uno specifico obbligo di segnalazione al Comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.