È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio (G.U. Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2024), il Decreto 7 dicembre 2023 (D.M. n. 1577/2023) del Ministero dell’Università e della ricerca, MIUR. Il Decreto fissa le spese max detraibili ai fini IRPEF, nella prossima dichiarazione dei redditi, per la frequenza, presso università non statali, di corsi di laurea magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.


 

 

La detrazione delle spese universitarie

L’art. 15 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) alla lett e) disciplina la detrazione IRPEF delle spese di istruzione universitaria.

Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Dunque:

  • le spese per la frequenza delle università statali sono detraibili senza alcun limite di importo ossia la detrazione del 19% si applica sull’intera spesa;
  • quelle sostenute per la frequenza delle università private invece sono detraibili al 19% considerata una spesa max individuata anno per anno da uno specifico Decreto del Ministero dell’istruzione.

Come da circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2023, sono ammesse in detrazione le spese per la frequenza di:

  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento (circolare 1 giugno 1999, n. 122 , risposta 1.2.5);
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13 giugno 2016, n. 6578);
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati(i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento rientrano invece tra le spese scolastiche detraibili).

Per quanto riguarda le principali voci di spesa ammesse alla detrazione, queste possono essere di seguito individuate:

Tipologia di spesa Eventuali note
Tasse di immatricolazione ed iscrizione Anche per gli studenti fuori corso
Soprattasse per esami di profitto e laurea  
Partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà Lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (risoluzione 11 marzo 2008, n. 87)
Frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) Formazione iniziale dei docenti, tirocini istituiti, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

 

Spese escluse
  • Contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (circolare 1 luglio 2010, n. 39 c0002010070100039, risposta 2.1),
  • acquisto di libri scolastici,
  • strumenti musicali,
  • materiale di cancelleria,
  • viaggi ferroviari e vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza della scuola,
  • ecc.

Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo alle analisi del Decreto del MIUR, Decreto 7 dicembre 2023 (D.M. n. 1577/2023).

Le spese max detraibili per il periodo d’imposta 2023: il Decreto MIUR del 7 dicembre

In base a quanto detto fin qui, la detrazione delle spese universitarie spetta: sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale; per le università non statali, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

In considerazione di tale trattamento differenziato, nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio (G.U. Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2024), è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2023 (Decreto n. 1577/2023) del Ministero dell’Università e della ricerca, MIUR. Il Decreto, fissa le spese max detraibili ai fini IRPEF, nella prossima dichiarazione dei redditi, per la frequenza presso università non statali, di corsi di laurea, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.

Sono confermati i limiti di spesa in essere per lo scorso anno.

I “nuovi” limiti di spesa devono essere utilizzati in riferimento alle prossime dichiarazioni dei redditi 2024, 730 e modello Redditi 2024, periodo d’imposta 2023.

Il 730 dovrà essere presentato entro il 30 settembre; per il modello Redditi, ci sarà invece tempo fino al 15 ottobre (a regime si passa poi al 30 settembre). Quando detto sul modello Redditi al 15 ottobre, vale per coloro i quali sono interessati dalle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale per le partite IVA.

Detto ciò, i limiti di spesa sono applicabili alle spese sostenute per la frequenza:

  • di corsi di laurea, magistrale e a ciclo unico o
  • per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e
  • ai master universitari di primo e secondo livello.

Anche per la frequenza delle università telematiche dovrà tenersi conto dei limiti in parola.

Le spese detraibili sono individuate in base alle diverse aree disciplinari delle facoltà frequentate e alla zona geografica dove ha sede l’università presso la quale i soggetti sono iscritti.

Da qui, la tabella di seguito riportata si riferisce alla spesa massima ammessa alla detrazione, per le tasse e i contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, delle università non statali.

AREA DISCIPLINARE
(vedi art. 1, Decreto 7 dicembre 2023)
NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica 3.900 3.100 2.900
Sanitaria 3.900 2.900 2.700
Scientifico-Tecnologica 3.700 2.900 2.600
Umanistico sociale 3.200 2.800 2.500

La seconda tabella si riferisce ai corsi post-laurea:

AREA DISCIPLINARE NORD CENTRO SUD E ISOLE
Corso di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.900 3.100 2.900

Richiamando sempre la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/E 2023:

  • i limiti di cui alla tabella n. 2 trovano operatività anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato Decreto ministeriale ;
  • il limiti individuati dal Decreto del MIUR (tabella 1 e 2)includono anche la spesa sostenuta per il test di ammissione e anche quella relativa all’imposta di bollo.

Agli importi indicati nelle tabelle va invece sommato quello della tassa regionale per il diritto allo studio.
Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post-laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post-universitario (circolare n. 7/2021).

Si ponga attenzione al fatto che anche rispetto a tale tipologia di spesa, qui in esame, con effetti però limitati al periodo d’imposta 2024, troveranno applicazione le restrizioni introdotte dalla riforma fiscale in materia di detrazioni IRPEF. Il riferimento è al taglio di 260 euro per i redditi più alti. Si veda l’art. 2 del D.Lgs 216/2023, “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Infine, è utile segnalare che nell’Allegato 1 al Decreto in esame sono elencate: le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, con le aree disciplinari a cui i corsi devono fare riferimento, e le zone geografiche di appartenenza di ogni singola Regione.

L’allegato è da utilizzare per verificare l’esatta riconducibilità del proprio corso alla specifica area disciplinare indicata in tabella. Ciò permetterà di individuare il limite di spesa applicabile caso per caso.

Riferimenti:

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15;
  • Ministero dell’Università e della Ricerca, D.M. 7 dicembre 2023, n. 1577, art. 1 e Allegato 1.art. 1
  • Piattaforma Mysolution.