Pubblicata in G.U. n. 168 del 19 luglio 2024 la legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Il provvedimento apporta diverse novità al Mondo del Terzo settore: chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli enti iscritti al RAS, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozioni pubblicitarie, cessioni di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e di strutture sportive. I proventi devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. La legge entra in vigore il 3 agosto 2024.

 

Le novità in sintesi:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore – Legge 4 luglio 2024, n. 104

Rif. normativo Fattispecie Descrizione
Art. 1 Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali
  • Estende alle forme associative dei comuni – ivi comprese le comunità montane, isolane o di arcipelago – la possibilità, attualmente prevista per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali vigenti. Le assunzioni in oggetto effettuate dalle forme associative comunali, così come già previsto per quelle suddette dei singoli comuni, devono avvenire nell’ambito delle risorse richiamate (con riferimento alle medesime assunzioni da parte dei comuni) dall’articolo 1, comma 801 , della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni. Resta fermo il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
Art. 2 Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo
  • L’art. 2, modificando il D.Lgs. n. 147/2017, istituisce, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, il Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (tale ultimo riferimento è stato aggiunto in sede referente).
    Il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente); anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie.
    Per la partecipazione al Tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).
    Vengono poi disposte alcune modifiche all’art. 39 della Legge n. 149/2001, aggiornando i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata Legge, e precisando che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (comma 2).
Art. 3 Giornata nazionale dell’ascolto dei minori 
  • L’art. 3, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede che la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, prevedendo che ai fini della sua celebrazione le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale (commi 1 e 2). Viene poi stabilito che la Giornata non determini effetti civili ai sensi della Legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 3), e viene prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 4).
Art. 4 Modifiche al Codice del Terzo settore
L’art. 4 detta alcune modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore:

  • La lettera a), inserita dalla Camera, specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
  • La successiva lettera b), inserita dalla Camera, prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.
  • La lettera c), inserita dalla Camera, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, tra l’altro, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto di un nuovo limite più basso, la possibilità del rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile. La successiva lettera m), anch’essa inserita dalla Camera, modifica l’articolo 87 , comma 3, del codice del Terzo settore, e successive modificazioni, comma concernente la possibilità, relativamente all’attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili; la novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera c) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata.
  • La novella di cui alla lettera d) concerne l’articolo 24 , comma 4, del citato codice del Terzo settore; si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto preveda l’espressione del voto per corrispondenza.
  • Le lettere e) ed f), inserite dalla Camera, recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore, e successive modificazioni, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore.
  • La lettera g), anch’essa inserita dalla Camera, modifica l’articolo 36 del codice del Terzo settore, articolo relativo ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale; in particolare, nell’ambito delle varie condizioni poste dalla disciplina, si eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell’attività e il numero degli associati.
  • La lettera h) inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  • Le lettere i) ed l), inserite dalla Camera, modificano gli articoli 47 e 48 del codice del Terzo settore; le novelle concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, presso il suddetto Registro, dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, ivi compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.
  • La lettera n), introdotta dalla Camera, prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate all’articolo 5 del codice del Terzo settore, e successive modificazioni.
  • La lettera o), inserita anch’essa dalla Camera, interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l’ipotesi di scioglimento dell’ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore, fattispecie in cui la perdita della qualifica di ONLUS deriva dalla futura decorrenza dell’abrogazione della medesima disciplina sulle ONLUS.
Art. 5 Modifiche al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112
  • L’art. 5, introdotto alla Camera, dispone una puntuale modifica all’art. 16, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, fissando al 3% (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all’art. 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura. Si ricorda che, in base alla normativa in oggetto, i fondi, oltre ad avere le suddette finalità, devono essere istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 15 ((dlg02017070300112ar0015ac003a) , comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 112 o dalla Fondazione Italia sociale (il successivo articolo 6 del disegno di legge prevede la soppressione di quest’ultima Fondazione).
Art. 6 Estinzione della Fondazione Italia sociale
  • Il comma 1 dell’articolo 6, articolo inserito dalla Camera, abroga l’articolo 10 della L. 6 giugno 2016, n. 106, che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale – fondazione di diritto privato avente lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore.
  • Il successivo comma 2 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione sia estinta e liquidata, con la procedura di cui all’articolo 16 dello statuto della Fondazione medesima, statuto allegato al D.P.R. 28 luglio 2017.
Art. 7 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni
  • L’articolo 7, introdotto dalla Camera, esclude dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 82 , comma 2, del codice del Terzo settore (quest’ultimo comma disciplina una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale).
Art. 8 Modifica all’art. 705 del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità
  • L’art. 8, inserito alla Camera, introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell’inventario dei beni dell’eredità, procedura prevista dall’articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all’ipotesi in cui siano chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.

Riferimenti normativi:

  •  Legge 4 luglio 2024, n. 104;
  • Piattaforma Mysolution.