Vediamo di seguito le novità in sintesi:

 

Manovra 2024: le novità in pillole (Atto Senato n. 926)
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te” art. 2
  • Incrementato il Fondo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 600 milioni di euro per l’anno 2024.
    L’intervento intende elargire un contributo in denaro a favore di soggetti in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Si tratta di un trasferimento monetario su carta e con ampia destinazione d’uso (mediante utilizzo dell’accredito del relativo trasferimento monetario), con selezione dei beneficiari in relazione alla percezione di altre prestazioni sociali in denaro e in base all’ISEE essendo l’intervento analogo alla preesistente carta acquisti.

 

Mutui prima casa art. 3
  • Proroga, fino al 31 dicembre 2024, del regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall’art. 64, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. D.L. “Sostegni-bis”), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
  • Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 282 milioni di euro per l’anno 2024 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie, nonché per la prosecuzione per l’intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50%. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l’effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

 

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico art. 4
  • Riconoscimento di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1, dell’art. 3 del D.L. n. 34/2023, per contribuire a contenere la spesa energetica delle famiglie in condizioni di disagio economico.
    Allo scopo la disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2024 da trasferire alla CSEA.
    Il contributo straordinario integra la protezione già garantita dai bonus sociali, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).
  • Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell’ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti art. 5
  • Rideterminazione per l’anno 2024 della misura, a carattere di eccezionalità, dell’esonero contributivo relativo alla quota di contributi pensionistici a carico del lavoratore nei seguenti termini:
    1. 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l’importo di 1.923 euro;
    2. 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile sia superiore a 1.923 euro e non ecceda l’importo di 2.692 euro.

L’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale art. 6
  • Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, entro il limite complessivo di euro 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
    In aggiunta è previsto per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro per la stessa tipologia di valori.
    La legislazione vigente prevede per il 2024, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Detassazione dei premi di risultato art. 7
  • Proroga per il solo 2024 della riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
    La legislazione vigente prevede per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
    Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.

 

Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale art. 8
  • Riduzione del canone RAI per l’anno 2024 per utenza privata da 90 euro a 70 euro.

 

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere art. 9
  • Introdotta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno per:

    • lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287,

    • e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

  • Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d’imposta 2023 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.

In particolare, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo.

 

Proroga al 1° luglio 2024 della plastic e sugar tax art. 11
  • Differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all’art. 1, commi 634652, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160.
  • Differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all’art. 1, commi 661676, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160.

 

Aliquote IVA
  • Ripristino delle aliquote IVA antecedenti alle modifiche operate dalla Legge di Bilancio per il 2023:
    • per quanto riguarda i prodotti per l’infanzia, o il latte e gli alimenti per bambini (dal 5% al 10%),
    • i seggiolini per auto (dal 5% al 22%)
    • ed i pannolini (dal 5% al 10%);
    • gli assorbenti femminili dall’attuale aliquota del 5% al 10%.
  • Nuovo prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando ulteriormente il valore della componente specifica dell’accisa e dell’onere fiscale minimo, rispetto a quanto già previsto dal calendario fiscale approvato dalla Legge di Bilancio 2023.
  • Per quanto concerne i tabacchi da inalazione senza combustione, la disposizione prevede, a partire dal 2026, un ulteriore aumento dell’aliquota, rispetto al calendario fiscale già vigente, dal 41% al 42%.
  • Per quanto concerne i prodotti liquidi da inalazione, la disposizione prevede, a partire dal 2025, l’incremento di un punto percentuale delle aliquote, attualmente vigenti, dell’imposta di consumo applicata ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti, o meno, nicotina.

 

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate  art. 12
  • Riproposizione, con una aliquota dell’imposta sostitutiva del 16%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall’art. 1, commi da 107 a 109, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati e le quote dei fondi comuni di investimento.

 

Nuovo regime delle donazioni art. 13
  • Novella apportata al combinato disposto degli artt. 561562563 del Codice civile, con l’obiettivo di conservare gli effetti della trascrizione degli atti a titolo oneroso di beni immobili o beni mobili registrati – che sono stati oggetto di donazione – al fine di consentire il consolidarsi dei negozi da tempo conclusi e la circolazione dei medesimi beni.
  • I terzi acquirenti dei predetti beni vengono tutelati in quanto non vedranno più pregiudicati i loro diritti acquisiti dal donatario, essendo esonerati dalla restituzione dei beni in esame ai legittimari la cui quota sia stata eventualmente lesa.
  • Questi ultimi potranno vantare solo un diritto di credito da parte del donatario che dovrà loro compensare, attraverso l’equivalente valore in denaro, la parte di quota che è stata compromessa: unica eccezione riguarda la circostanza in cui il donatario sia insolvente, in tal caso i terzi che abbiano acquistato i beni a titolo gratuito saranno chiamati risarcire per equivalente in denaro gli eredi pretermessi.
  • Viene introdotta una norma transitoria, con la quale si prevede che gli artt. 5615625632652 e 2690 del Codice civile, si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della presente Legge e, pertanto, può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 o a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
    Nell’ipotesi che tale ultima condizione non si verifichi il nuovo regime delle donazioni, che qui si è esaminato, si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all’entrata in vigore della presente Legge, allo scadere dei sei mesi dall’acquisto di efficacia della medesima.

 

Credito d’imposta cinema art. 14
  • La proposta normativa apporta una serie di modifiche alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. In particolare, il Decreto del Ministro della Cultura con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla Legge n. 220/2016, ma anche solamente ad alcune di esse.
  • In particolare, si dispone che per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%; per le opere audiovisive, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale e per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale.
    Si fa salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota.
  • Il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
    In favore delle piccole e medie imprese l’aliquota massima può essere innalzata fino al 60%.
  • Si dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli.

 

Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti art. 16
  • Viene esteso il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE/SEE, che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

 

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico art. 17
  • Perseguimento di una più efficiente attività di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico attraverso una maggiore cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
    In particolare, viene previsto che l’Agenzia utilizzi i dati forniti dall’INPS per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, per l’invio delle lettere di compliance con cui segnalare anomalie ai contribuenti e per l’attività di analisi del rischio e di controllo volta a una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

 

Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili art. 18
  • Innalzamento dal 21 al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta – sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta di durata non superiore a 30 giorni – dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, che esercitano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

 

IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea (tax free shopping) art. 19
  • Il comma 1 interviene all’art. 38-quater, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ridurre dal 2024 da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA (il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata).
  • La riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità per i turisti extra UE di non pagare ovvero di chiedere il rimborso dell’IVA sugli acquisti di beni effettuati in Italia. 

 

Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 TUIR art. 20
  • Possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione a favore degli esercenti attività d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
  • L’adeguamento, che può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF, IRES e IRAP.
  • Il comma 3 prevede in particolare, in caso di eliminazione di valori:
    • il pagamento dell’IVA non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito decreto dirigenziale;
    • il pagamento di una imposta sostitutiva, con aliquota al 18%, delle imposte sui redditi e dell’IRAP da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore eliminato.
  • In caso di iscrizione di esistenze iniziali, l’adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del valore iscritto. In tal caso, non è, invece, dovuta l’imposta sul valore aggiunto.
  • L’adeguamento avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e il versamento delle imposte è effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo.
  • L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  • A legislazione vigente tali operazioni di adeguamento non vengono effettuate in quanto il contribuente dovrebbe scontare sulla differenza la tassazione ordinaria, con la conseguenza che i bilanci contengono valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d’esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse.

 

Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti: aumento dell’IVIE e IVAFE per i Black List; nonché della ritenuta dall’8% all’11% sui bonus edili art. 23
  • Si innalza, dall’8% all’11%, la ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Dal 2024.
  • La disposizione modifica l’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l’istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23%.
    Si prevede, altresì, che detta aliquota venga applicata sul 50% dell’imponibile (ammontare delle provvigioni percepite).
    Detta base imponibile è ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell’esercizio della propria attività dell’opera di dipendenti o di terzi; si prevede che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal 1° aprile.
  • Innalzamento dell’aliquota IVIE equiparandola all’aliquota massima prevista per l’IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i Comuni italiani di maggiore dimensione applicano l’aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76% all’1,06%;
  • La disposizione di cui al comma 4, lettera b), modifica, raddoppiandola, l’aliquota dell’IVAFE detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche; da tale ambito, a partire dal 2024 sarà esclusa la Svizzera.

 

Misure in materia di rischi catastrofali art. 24
  • Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italiatenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendosi per tali eventi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

 

Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO a regime art. 31
  • Messa a regime dal 2024 la prestazione ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 53 del TUIR.
  • L’indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
    1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
    2. non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023;
    3. aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
    4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
    5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
    6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo di cui non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

L’indennità è comunque riconosciuta nell’ambito del limite di spesa corrispondente agli oneri riportati nella sottoindicata quantificazione.

Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. L’erogazione dell’indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

 

Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido art. 35
  • La disposizione in esame incrementa il beneficio con riferimento con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE entro i 40.000 euro e in presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, portando per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro il buono a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).

 

Decontribuzione delle lavoratrici con figli art. 37
  • Fermo restando quanto previsto all’art. 5 della norma, in termini di esonero parziale dei contributi previdenziali, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 mila euro riparametrato su base mensile.
  • L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

 

Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE art. 38
  • La disposizione esclude ai fini del calcolo dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, il valore dei titoli di Stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per la determinazione del patrimonio. Tale disposizione produce l’effetto di far diminuire il valore dell’ISEE con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l’ISEE.

 

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici art. 49
  • I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ed i loro familiari che utilizzano il Servizio sanitario italiano sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN, da definirsi annualmente a cura della medesima Regione, compresa tra un valore minimo del 3% ed un valore massimo del 6% da applicare a decorrere dal 2024 sul salario netto percepito in Svizzera.
  • Viene demandato ad apposito Decreto interministeriale, sentiti i Presidenti delle Regioni confinanti con la Svizzera, la definizione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle Regioni interessate, al predetto personale.
  • Per tutti i lavoratori che intendano iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale il contributo è stabilito in misura non inferiore a 2.000 euro.
  • Per i cittadini stranieri, regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo passa dagli attuali 149 euro ad un valore non inferiore a 700 euro.
  • Per i cittadini stranieri collocati alla pari il contributo passa dagli attuali 219 euro ad un valore non inferiore a 1200 euro.
  • Modifica all’art. 11 della Legge n. 1228/1954, con incremento delle sanzioni previste in caso di inosservanza agli obblighi anagrafici e stabilendo, altresì che l’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
  • Il comma 7 introduce i commi 9-ter e 9-quater all’art. 6 della Legge n. 470/1988 riguardante l’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero.
    In particolare, tali commi dispongono che le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte di un cittadino italiano, li comunicano al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio per i rispettivi provvedimenti di competenza.
    Prevedono, altresì, che il Comune comunichi le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero all’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali di competenza.

 

Misure a sostegno del credito alle esportazioni art. 51
  • Tra le misure a favore del credito alle esportazioni nei confronti delle imprese, il provvedimento prevede che il gestore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale provveda a effettuare gli accantonamenti, se necessari, per la copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo stesso e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità.

 

Modifica copertura credito d’imposta ZES unica del Mezzogiorno art. 52
  • La nuova formulazione dell’art. 16, comma 6, del D.L. n. 124/2023, relativo al credito d’imposta a favore della ZES unica del Mezzogiorno, stabilisce il limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo art. 53
  • Erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo.
    Si tratta di prestiti cambiari a tasso agevolato  pari a zero – in regime “de minimis”, fino ad un importo massimo pari al 50% dell’ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario – come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata – e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.
  • Lo strumento in parola risponde all’esigenza di sostenere in maniera concreta le imprese del comparto ortofrutticolo, che, nel contingente momento storico, si trovano ad operare in un mercato duramente turbato dal rincaro delle materie prime e dei costi per l’energia e sono continuamente minacciate dagli eventi meteoclimatici avversi.

 

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo e Nuova Sabatini art. 54
  • Autorizzata la spesa di 190 milioni di euro per l’anno 2024 e di 210 milioni di euro per l’anno 2025 per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo.
  • Incrementata l’autorizzazione di spesa, destinata all’attuazione della misura cosiddetta Nuova Sabatini, di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
  • Incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

 

Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria art. 62
  • Proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
  • Inoltre, viene sostituito il comma 389 della Legge di Bilancio 2020, prevedendo per l’anno scolastico 2024-2025 il contributo del 90% della spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’acquisto uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

 

Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023
art. 73
  • I contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023 possono essere erogati, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili.
  • Gli importi superiori possono essere erogati, per l’intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
    In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
  • Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

Riferimenti:

  • DDL A.S. n. 926;
  • Piattaforma Mysolution.