La ristrutturazione della normativa valutaria

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, che abroga il Regolamento CE n. 1889/2005, si è reso necessario adeguare l’impianto normativo nazionale in materia valutaria.

Al riguardo, è intervenuto il D.Lgs. n. 211 del 10 dicembre 2024, in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 195 del 19 novembre 2008.

Tra le principali novità si rilevano una:

  • nuova definizione di denaro contante,
  • nuovi obblighi dichiarativi e
  • un rafforzamento del quadro sanzionatorio.

In conformità con la definizione fornita dal Regolamento UE n. 2018/1672 già applicabile alle movimentazioni extra-UE, il D.Lgs. n. 211/2024 ha ampliato il campo di definizione di “denaro contante” ricomprendendo al suo interno: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate.

Pertanto, a partire dal 17 gennaio 2025, tale definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali assoggettando, di fatto, le tipologie di strumenti di pagamento di cui sopra, agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 e al relativo regime sanzionatorio.

Si precisa che, con riferimento alle carte prepagate, il punto 2 dell’Allegato I al Regolamento UE n. 2018/1672, non fornisce alcuna specificazione delle carte prepagate che possono essere ricondotte alla nozione di denaro contante. Per poter essere incluse in tale definizione occorre, infatti, l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso, atto finora non emanato.

Obblighi dichiarativi e aspetti sanzionatori

In tema di adempimenti dichiarativi valutari, il novellato art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 195/2008 prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tutti i trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 10 mila euro effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero mediante plico postale o equivalente.

Tale dichiarazione, che riprende quanto già disposto dal Regolamento unionale relativo ai controlli sul denaro contante in ingresso o uscita dall’Unione, è resa in conformità al modello di cui all’Allegato I, Parte 2, del Regolamento di esecuzione UE n. 2021/776 della Commissione dell’11 maggio 2021 e deve essere presentata dal mittente o dal destinatario ovvero da un rispettivo rappresentante, a seconda del caso.

Al riguardo, qualora, nel corso dell’attività di controllo di “plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra tipologia di spedizione”, sia rinvenuto denaro non accompagnato soggetto agli obblighi dichiarativi privo della dichiarazione, l’Ufficio deve chiedere al mittente ovvero al destinatario, a seconda del caso, la presentazione della dichiarazione informativa entro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notificazione della richiesta.

L’obbligo di dichiarazione valutaria si applica a tutti i trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 10.000 euro nonché ai pacchi postali o equivalente non accompagnati.

Il nuovo impianto normativo ha disposto la possibilità di una dichiarazione d’ufficio ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 4, del D.Lgs. n. 195/2008, riconosciuta alle autorità competenti da redigere per iscritto o per via telematica che contiene, per quanto possibile, gli elementi informativi necessari, qualora l’obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato o l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato non risultino assolti.

Inoltre, il legislatore, nel rispetto dell’adeguamento promosso rispetto la normativa unionale, ha attribuito alle Autorità competenti il potere di trattenere, nell’ambito del regime sanzionatorio, il denaro contante in presenza di violazioni degli obblighi dichiarativi ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.

Tale trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, avverso il quale i soggetti destinatari della misura possono proporre ricorso gerarchico presso il Direttore Regionale, interregionale o provinciale, ed è disposto per il tempo strettamente necessario e, comunque per un periodo massimo di 30 giorni estensibili a 90 giorni, al fine di consentire l’individuazione degli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale.

La norma attribuisce esclusivamente alla Guardia di Finanza lo svolgimento delle attività volte a verificare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, pertanto, gli Uffici devono attenersi alle seguenti indicazioni:

  • in presenza di un controllo congiunto (ADM e GDF), nel verbale deve darsi atto delle operazioni compiute, del sequestro ove disposto, dell’eventuale oblazione e della restituzione alla parte del denaro contante residuo;
  • in caso di controllo autonomo di ADM, ove si riscontrino elementi o sospetti concreti di attività criminose, nel verbale deve darsi atto anche della assunzione del contestuale provvedimento di trattenimento temporaneo avendo cura di trasmette tempestivamente entrambe gli atti (verbale di constatazione e provvedimento) alla Guardia di Finanza per tutti i successivi adempimenti di competenza.

Inoltre, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE n. 2018/1672, il Decreto in oggetto ha introdotto l’obbligo di messa a disposizione del denaro contante. In particolare, l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2008 modificato dispone che il denaro contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni transfrontaliere di importo pari o superiore a 10 mila euro, debba anche essere messo a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli a fini di controllo.

Al riguardo, l’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto:

  • sia al verificarsi di omessa dichiarazione o di informazioni inesatte o incomplete,
  • che nel caso in cui il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo,

con conseguente applicazione, nelle suddette ipotesi, delle sanzioni previste.

Dal punto di vista sanzionatorio, in osservanza dell’art. 14 del Regolamento UE n. 2018/1672, ai sensi del quale le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dello stesso Regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, il Decreto in esame ha operato una ristrutturazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 195/2008 prevedendo un incremento dei limiti edittali e delle soglie percentuali per l’irrogazione delle sanzioni (da parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale organo competente), sulla base del disposto di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 195/2008, pur differenziando, rispetto al previgente sistema, i casi di omessa dichiarazione e di dichiarazione inesatta o incompleta.

In particolare, al verificarsi di omesso adempimento dichiarativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:

  1. dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
  2. dal 50% al 70% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  3. dal 70% al 100% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 100.000,00 euro.

La sanzione massima, in ogni caso, non può essere superiore a 1.000.000 euro.

In caso di inesatta o incompleta dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa, con un minimo di 500 euro:

  1. dal 15% al 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
  2. dal 25% al 35% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
  3. dal 50% al 70% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  4. dal 70% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro.

Anche in tale ipotesi la sanzione massima non può essere superiore a 1.000.000 euro.

Con riguardo agli istituti connessi al regime sanzionatorio, per esigenze di proporzionalità, e in analogia con quanto riportato in tema di sanzioni, il D.Lgs. n. 211/2024 ha previsto un trattamento differenziato in caso di omessa o incompleta/inesatta dichiarazione, aumentando le soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta, qualora il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l’estinzione mediante oblazione, stabilendo però l’esclusione dal beneficio dell’oblazione:

  1. per i casi di omessa dichiarazione, l’importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi i 40.000 euro;
  2. per i casi di dichiarazione inesatta/incompleta, la differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato superi i 40.000 euro;
  3. il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione dichiarativa valutaria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.

In materia di sequestro, al contrario di quanto disposto per l’istituto dell’oblazione, il D.Lgs. n. 211/2024 è intervenuto, per ragioni di proporzionalità, sulla previgente sostanziale equiparazione normativa della omessa dichiarazione a quella incompleta o parziale. Al tempo stesso, il  in esame ha stabilito soglie più elevate per l’esecuzione del sequestro, in coerenza con le modifiche apportate all’impianto sanzionatorio.

L’aspetto in comune con l’oblazione è il coordinamento dell’istituto del sequestro con quello del trattenimento temporaneo, prevedendo, anche in questo caso, che ai fini della restituzione del denaro contante sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo ove disposto.

Modifiche alla normativa del mercato dell’oro

Infine, si precisa che, anche la normativa prevista per l’oro viene allineata a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2018/1672.

Il Decreto in commento ha apportato modifiche anche alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, stabilendo una nuova definizione di “oro da investimento” che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione e quella di “materiale d’oro”, che comprende anche i semilavorati, e il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (i.e., UIF).

Il Decreto in esame è intervenuto prevedendo obblighi dichiarativi anche per il trasferimento da o verso l’estero per importi pari o superiori a 10 mila euro. Nello specifico, la dichiarazione è effettuata prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazione preventiva) mentre, nelle altre operazioni, quali il trasferimento di oro dall’estero, la dichiarazione deve essere presentata alla UIF non oltre il mese successivo alla data dell’operazione (dichiarazione mensile a consuntivo). La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che trasferisce l’oro, a qualsiasi titolo, e nel caso in cui parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro spetta a questi ultimi procedere alla dichiarazione.

Al riguardo, si precisa che gli obblighi dichiarativi non sussistono qualora l’operazione sia già soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa previsti per il denaro contante accompagnato e non accompagnato.

Riferimenti normativi:

  • Legge 17 gennaio 2000, n. 7;
  • D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211;
  • D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195;
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 16 gennaio 2025, n. 1/2025;
  • Regolamento UE 23 ottobre 2018, n. 2018/1672;
  • Regolamento CE 26 ottobre 2005, n. 1889/2005;
  • Piattaforma MySolution.