Premessa
La concreta attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023, seguirà un percorso lungo ed articolato (per approfondimenti vedasi Legge delega per la riforma fiscale: il quadro dei tempi e dei modi), tracciato dai principi cardine contenuti nella Legge delega stessa.
Tra questi, di particolare importanza sono quelli contenuti nell’art. 4, in ragione del quale lo “Statuto del Contribuente” di cui alla Legge n. 212/2000 diviene oggetto di profonda revisione, in particolar modo per quanto riguarda l’istituto dell’interpello, ed assurge al ruolo di principio generale dell’ordinamento e criterio di interpretazione della legislazione tributaria.
Il nuovo ruolo rafforzato dello Statuto del Contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000, era stato sin dall’origine immaginato quale “norma cardine” del regime fiscale. Basti ricordare che l’art. 1 della Legge n. 212/2000 prevede che:
“Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.
Al tempo stesso, non può non ricordarsi come la medesima norma sia stata più volte definita come quella più disattesa di tutti i tempi. Basti pensare alle tempistiche di entrata in vigore delle novità introdotte in ambito tributario o a quanto previsto dall’art. 2, laddove viene detto che:
“I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio”.
Probabilmente proprio in ragione di quanto sopra l’art. 4 della Legge n. 111/2023 prevede in apertura che le disposizioni dello Statuto del Contribuente “costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria”, facendo assurgere tale principio al maggior grado di principio cardine della riforma fiscale.
Contestualmente, la Legge delega prevede tutta una serie di modifiche allo Statuto del Contribuente, di seguito richiamate.
Le modifiche allo statuto del contribuente
La Legge delega per la riforma fiscale mette in cantiere numerose modifiche da apportare allo Statuto del Contribuente, suddivise in nove categorie, corrispondenti ad altrettante lettere dell’art. 4 della Legge n. 111/2023. Gli interventi di maggior rilievo si accentrano sulla disciplina dell’interpello (lett. c).
Per sommi capi, l’esecutivo, per il tramite dei Decreti legislativi emanati in attuazione alla Legge delega , interverrà al fine di:
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- lett. a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante indicazione delle prove sulla scorta delle quali si fonda la pretesa;
- lett. b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio della certezza del diritto;
- lett. c) modificare la disciplina degli interpelli (come di seguito separatamente approfondito);
- lett. d) disciplinare l’istituto della consulenza giuridica, la quale sarà distinta dall’interpello, senza che da ciò discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- lett. e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- lett. f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio, a pena di nullità;
- lett. g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti di riscossione;
- lett. h) potenziale l’esercizio del potere di autotutela attraverso la sua estensione alle ipotesi in cui si tratti di errori manifesti anche se l’atto è definitivo. Nei medesimi casi, sarà possibile impugnare il diniego ovvero il silenzio da parte dell’amministrazione (resteranno di competenza della Corte dei Conti i soli casi di condotta dolosa);
- lett. i) sopprimere la figura del Garante del Contribuente presso le direzioni regionali delle entrate e istituire un Garante nazionale del contribuente.
La revisione dell’istituto dell’interpello nella Legge delega
Come già accennato, numerose sono le modifiche previste allo Statuto del Contribuente. Tra queste, particolarmente permeanti risultano essere quelle relative alla disciplina degli interpelli, la cui portata viene fortemente ridotta e subordinata al riconoscimento di un corrispettivo.
- Il primo principio che emerge dalla lettura della lett. c), n. 1 dell’art. 4 della Legge n. 111/2023 è quello che tende a ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello. A tal fine viene previsto:
- l’incremento dell’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
- la previsione che tali provvedimenti interpretativi contengano al loro interno anche una casistica delle fattispecie di abuso (di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000), predisposte sulla scorta di proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni o a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti.
In estrema sintesi, con l’intento di arginare l’enorme numero di istanze di interpello che puntualmente vengono proposte, spesso aventi anche oggetto sovrapponibile, il legislatore va nella direzione della “prevenzione nel problema”, intendendo fornire a monte interpretazioni di carattere generale, che prevedono anche la disamina di singole fattispecie meritorie di attenzione, pervenute tramite pubblica consultazione o tramite interlocuzioni.
- Il secondo principio che emerge dalla lettura della lett. c), n. 2 dell’art. 4 della Legge n. 111/2023 prevede il divieto di presentazione di istanze di interpello che abbiano ad oggetto questioni che hanno già trovato soluzione nei documenti interpretativi emanati in precedenza.
- Il terzo principio, di cui alla lett. c), n. 3 dell’art. 4 della Legge n. 111/2023 prevede l’introduzione di una limitazione della possibilità di presentare interpello a carico delle persone fisiche e dei contribuenti di minori dimensioni. Sarà possibile fare ricorso a tale soluzione solo nei casi in cui non sia possibile “ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida”.
Si osservi che la relazione illustrativa specifica sul punto che tali risposte possano essere fornite anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale. Nel quadro immaginato dal Legislatore, pertanto, si può ipotizzare l’introduzione di “chat bot” cui persone fisiche e contribuenti minori potranno rivolgere le proprie domande (che, evidentemente, vengono considerate come quelle che ricorrono con maggiore frequenza e di più semplice soluzione) per essere poi indirizzati dall’intelligenza artificiale alla soluzione del caso proposto. Solo laddove la risposta non venga fornita, allora si potrà fare ricorso all’interpello, tenendo tuttavia presente anche quanto ulteriormente disposto dal quarto principio, di seguito illustrato.
- Il quarto e ultimo principio, stabilito alla lett. c), n. 4 dell’art. 4 della Legge n. 111/2023 prevede la corresponsione di un corrispettivo nel caso di presentazione di istanza di interpello, graduato in relazione alla tipologia del contribuente o al valore della questione. Il gettito così conseguito sarà destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
Riferimenti:
- Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 4;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 10-bis;
- Piattaforma Mysolution.
