Il presupposto soggettivo

La liquidazione controllata è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012e a ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c, CCII).

Il codice delinea un sistema chiuso che ricomprende nel sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili in astratto a una procedura liquidatoria specificamente identificata.

Secondo un principio generale la liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se è stato verificato che il debitore non ha presentato in precedenza una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV.

Il presupposto oggettivo

Presupposto oggettivo per l’accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato. Per i soggetti privi di contabilità, potrebbe determinarsi qualche difficoltà nella focalizzazione dei flussi e di conseguenza dello squilibrio finanziario quale presupposto del sovraindebitamento. In simili situazioni, è sufficiente verificare l’inettitudine dei flussi reddituali rinvenibili dalle verifiche dei conti correnti a coprire le uscite per identificare uno stato di crisi, che ben potrebbe essere confermato da una esecuzione pendente.

Presentazione domanda

In particolare, il comma 2 del nuovo art. 268 prevede che, quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, la domanda possa essere presentata anche da un creditoreanche in pendenza di procedure esecutive individuali.

La novità non è di poco conto, sebbene sia stata circoscritta all’ipotesi in cui il debitore si trovi in stato di insolvenza.

È inoltre stato previsto un limite nell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al di sotto del quale non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata: trattasi di euro 50.000 (originariamente l’importo era stato fissato in euro 20.000). Tale importo è soggetto ad aggiornamento periodico.

Nel caso in cui sia un creditore a proporre domanda per l’avvio della liquidazione controllata, se il debitore è una persona fisicanon si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. All’attestazione sono allegati i documenti di cui all’art. 283, comma 3 CCII, previsti nel caso dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

La ratio di tale previsione è la medesima che giustifica la previsione dell’art. 209 CCII, nei casi di insufficiente realizzo nella liquidazione giudiziale. Infatti. lo scopo è quello di evitare costi inutili per la collettività, derivanti dall’apertura di una procedura concorsuale, nel caso in cui sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore nessun vantaggio.

La relazione del gestore OCC

La relazione dell’OCC riveste un duplice contenuto, informativo e valutativo. Fermo restando che nel CCII manca una norma come l’art. 15, comma 10, Legge n. 3/2012, che permetteva all’organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all’anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, la rappresentazione non potrà che essere orientativa e non definitiva.

La situazione patrimoniale andrà meglio rappresentata dopo la definizione dello stato passivo, anche perché l’illustrazione della situazione del debitore senza margini di approssimazione non è considerata funzionale all’apertura del concorso: l’elenco dei creditori deve essere aggiornato dopo la sentenza a norma dell’art. 270 CCII lett. c) e l’inventario deve essere completato dal liquidatore giudiziale, il che presuppone l’incompletezza dell’attivo e del passivo come prospettati nel ricorso.

La ricostruzione del patrimonio del debitore nella fase istruttoria è sicuramente poco precisa e dovrà essere chiarita in seguito all’apertura. Diversamente altrimenti, il tempo indispensabile per accedere alle informazioni dell’anagrafe tributaria costituirebbe un ulteriore costo e un ulteriore rallentamento della procedura non giustificato dai benefici di una piena ricostruzione, che ben può essere effettuata dopo la sentenza della liquidazione controllata.

All’interno della relazione può essere utile descrivere le cause che hanno condotto al sovraindebitamento, escludendo che questo sia stato causato con malafede, frode o colpa grave, ma solo per la successiva esdebitazione, che prevede all’art. 282, comma 2, la verifica del dolo e della colpa grave nell’origine del debito come requisito ostativo.

Il successivo decreto di esdebitazione può infatti essere reclamato ai sensi dell’art. 124 CCII dai creditori. Pertanto, nel caso in cui già nella fase della redazione della relazione l’OCC dovesse emergere una responsabilità del debitore in grado di escludere l’esdebitazione, sarebbe adeguato evidenziare ogni circostanza ostativa alla successiva procedura in modo da preparare il debitore e informare i creditori a riguardo così da consentire l’eventuale opposizione.

L’attività dell’OCC non è inoltre richiesta nel ricorso proposto da un creditore, poiché senza adeguati poteri e senza la collaborazione del debitore non è possibile per il gestore ricostruire il patrimonio del resistente.

Riferimenti:

  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3, art. 14-ter ss.;
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 265209268277282;
  • Piattaforma Mysolution.