Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, le società dovrebbero avere a disposizione e utilizzare le seguenti informazioni:

  1. Finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto
  2. Reddito e flusso di cassa
  3. Posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali
  4. Modello di business e struttura aziendale (informazioni qualitative)
  5. Piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie (informazioni quantitative)
  6. Garanzia reale (per i prestiti garantiti)
  7. Altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali
  8. Documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti)

 

L’entrata in vigore delle nuove Linee guida EBA rappresenta per gli istituti di credito un momento per poter rivedere i rapporti che hanno in essere con i propri clienti e soprattutto impostare l’attenzione sulla definizione di un miglior set informativo che possa migliorare la trasparenza dei rapporti nonché ridurre le asimmetrie informative.

L’obiettivo sarà quello di contribuire all’innalzamento della fiducia di tutti gli stakeholeder che a vario titolo sono coinvolti nel cambiamento che dopo il Covid è stato imposto da tutte le organizzazioni.

Come noto questa nuova esigenza è supportata da numerose normative sia internazionali che nazionali di cui in particolare il nuovo CCII (Codice della Crisi di Impresa).

I nuovi orientamenti che hanno dettato le nuove regole di governance per tutte le tipologie di aziende indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di appartenenza richiedono che l’assunzione di base che deve guidare il cambiamento sia di fatto il monitoraggio di tutte le avversità che possono compromettere la continuità aziendale.

A tal fine sono di estrema importanza le informazioni prospettiche basate su proiezioni realistiche e credibili di natura finanziaria e non finanziaria.

A tal fine anche il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 375 del CCII già in vigor a far data dal marzo 2019 che detta specifiche prescrizioni in materia di adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa di cui al novellato art. 3 CCII, modificato dal D.L. n. 83 del 17 giugno 2022.

Il CCII prevede inoltre che l’informativa di bilancio si completi anche di idonei strumenti per rilevare eventuali squilibri di natura patrimoniale economico e finanziario di cui alla lett. a), comma 3, dell’art. 3 CCII.

Stante le disposizioni in esso contenute il set di indicatori per la valutazione degli equilibri si compone di 7 indicatori di cui i primi 2 validi per tutte le imprese mentre i restanti 5, grazie anche al supporto del Cerved vengono elaborati prevedendo dei valori di benchmark parametrati in base al settore di appartenenza.

Il maggior ricorso alla leva finanziaria da parte di molte imprese nel corso degli ultimi anni, anche a seguito della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, dai successivi eventi macroeconomici e geopolitici (guerra Russo-Ucraina, crisi energetica, aumenti tassi d’interesse, ecc.), impone alle imprese una maggiore attenzione di una visione forward looking nella gestione dell’impresa in termini di verifica della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale nei successivi 12 mesi, arco temporale che coincide con quello del bilancio d’esercizio.

Per rispondere a tale esigenza l’ultima versione del CCIID.L. n. 83/2022, aggiorna le previsioni contenute alla lettera c), comma 3, dell’art. 3, introducendo il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento, con il quale l’impresa può indagare l’eventuale necessità di risanamento del debito al fine di appurare ai primi segnali di crisi “se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità”.

Considerata la complessità tecnica per il calcolo del test pratico, che come noto focalizza l’attenzione sulla disponibilità di dati previsionali, di cui spesso in particolare le aziende di minori dimensioni a causa della mancanza di sistemi di contabilità analitico gestionali sono prive, allo stato attuale risulta poco utilizzato per il monitoraggio della sostenibilità finanziaria dei debiti in essere.

Gli indicatori utilizzati dagli istituti di credito per il monitoraggio del rischio di credito

L’analisi dele rischio di credito delle imprese clienti da parte degli istituti di credito certamente fa in primis riferimento al bilancio di esercizio di cui in particolare l’attenzione quando presente per le informazioni riportate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

Di fatti ai sensi dell’art 2428 c.c. in relazione sono presenti informazioni finanziarie e non finanziarie di cui molto apprezzate le informazioni sui rischi ed incertezze che meglio supportano e completano la valutazione della continuità aziendale.

Per la corretta ed esaustiva informativa da riportare nella relazione risultano fondamentali i principali indicatori per il monitoraggio degli equilibri patrimoniali-finanziari ed economici consolidati dalla prassi aziendale e professionale per il cui calcolo è indispensabile la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico.

Cosa fare:

Nell’ambito di un adeguato rapporto con gli istituti di credito, pare opportuno che l’impresa proceda alla riclassificazione dei bilanci storici (almeno gli ultimi 3 esercizi) e alla predisposizione di documenti contabili infrannuali e prospettici, il tutto commisurato alla sua natura e alle sue dimensioni.

 

 

Ciò significa che indipendentemente dalle dimensioni della società, e pertanto dalla disponibilità o meno della relazione sulla gestione, le imprese devo procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale secondo indicazioni di tipo finanziario e del conto economico secondo la configurazione a valore aggiunto.

A seguire la preparazione di un set di indicatori che seppur non esaustivo possa permettere alle banche di comprendere la capacità di reddito delle imprese clienti nonché avere visibilità del loro trend storico in particolare con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

  • Variazioni del fatturato
  • EBIT
  • EBITDA
  • CCNO
  • PNF/EBITDA
  • DSCR che deve essere > di 1,1
  • Leva finanziaria
  • Interest coverage ratio

In aggiunta tale specifici indicatori in Documento del CNDCEC riporta che, al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario, vanno monitorati anche i seguenti ulteriori aspetti:

  • Debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali
  • Significativa diminuzione di cash flows futuri
  • Rapporto PFN / EBITDA > 6
  • Ultimi 2 bilanci in perdita
  • DSCR < 1,1
  • Riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto all’esercizio precedente
  • Riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto all’esercizio precedente

A completamento l’importanza di fornire la redazione e l’analisi del budget di cassa e/o del rendiconto finanziario, sia a consuntivo che in veste prospettica, anche nei casi in cui quest’ultimo non risulti obbligatorio ex art. 2425-ter c.c.

L’informativa richiesta dalle nuove Linee guida EBA-GL LOM per la bancabilità del bilancio 2023

Stante le disposizioni statuite dalle nuove Linee guida EBA le banche per valutare la bancabilità delle loro imprese devono disporre di “una documentazione molto più ampia, corposa e affidabile che contenga proiezioni realistiche sulla capacità di restare solvibile. In questo caso, si possono utilizzare sia informazioni reperite presso terzi, quali consulenti fiscali, revisori dei conti e altri esperti, sia informazioni fornite dai mutuatari”.

La sintesi delle informazioni di base necessarie sono riportate nell’Allegato 2 delle stesse Linee guida intitolato “Informazioni per la valutazione del merito di credito delle imprese”, di seguito schematizzato:

Allegato 2 delle Linee guida EBA: Informazioni per la valutazione del merito di credito delle imprese

  1. Informazioni sulla finalità del prestito
  2. Nel caso richiesta prova della finalità del prestito
  3. Prospetti di bilancio e relative note delle singole società e del gruppo
  4. Relazione/ Prospetto anzianità crediti
  5. Piano aziendale anche con finalità del prestito
  6. Proiezione finanziaria (Stato patrimoniale, Conto economico, Flusso di cassa)
  7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
  8. Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti informazioni sulle passività finanziare e sugli arretrati di pagamento
  9. Informazioni sul rating di credito esterno del cliente
  10. Informazioni su clausole restrittive e sul loro rispetto da parte del cliente
  11. Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
  12. Informazioni sulle garanzie reali
  13. Attestazione della proprietà della garanzia reale
  14. Attestazione del valore della garanzia reale
  15. Attestazione dell’assicurazione della garanzia reale
  16. Informazione sull’esigibilità della garanzia
  17. Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio del credito e garanti
  18. Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta del finanziamento del terrorismo

Le informazioni richieste sottolineano, come riportato dalle stesse Linee guida, la necessità di una visione prospettica dell’evoluzione del business dell’impresa, richiedendo agli intermediari di porre un’enfasi particolare su una “stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile”.

A seguire nell’Allegato 3 vengono riportate le metriche e gli indicatori specifici da utilizzare ai fini dell’analisi della posizione finanziaria e del merito creditizio delle imprese da cui si evince la primaria importanza dei cash-flow generati dalla gestione ordinaria dell’attività nonché la presenza e consistenza della redditività operativa.

Allegato 3 delle Linee guida EBA: Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito alle imprese

  1. Equity ratio: (Capitale proprio / Totale attivo)
  2. Debt to equity a lungo termine
  3. EBITDA
  4. DEBT YELD (Risultato netto di gestione / Importo del prestito)
  5. Debito gravato da interessi / EBITDA
  6. Enterprise value
  7. Capitalisation rate (Risultato netto di gestione / Valore di mercato)
  8. Qualità dell’attivo
  9. Total debt service coverage ratio (EBITDA / Servizio del debito complessivo)
  10. Cash debt coverage ratio (Flusso di cassa netto generato dall’attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
  11. Coverage ratio (Totale attività corrente diviso per totale debito a breve termine)
  12. Analisi dei flussi di cassa futuri
  13. Rendimento delle attività totali
  14. Debt service
  15. Loan to cost
  16. Interest coverage ratio
  17. Return on equity ratio (Utile al netto di interessi e imposte / Media del capitale proprio)
  18. Redditività del capitale investito
  19. Margine di profitto netto
  20. Andamento del fatturato

Secondo le indicazioni fornite a supporto dell’analisi delle metriche dalle Linee guida si evince che comunque le stesse non sono vincolanti per gli istituti di credito in quanto possono valutare la scelta di quelli più idonei per i loro clienti.

Ciò che invece viene raccomandato agli stessi istituti che la decisione del credito dovrà essere ben documentata basata sull’analisi dettagliata dei piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie e da tutti i rischi che possono impattare sul business ivi compresi anche i fattori ESG.

Di tale rilevante cambiamento in atto è fondamentale che in particolare i consulenti, fra cui in primis i dottori commercialisti, abbiamo ben chiaro le nuove regole da seguire per predisporre una adeguata informativa di bilancio a supporto della definizione di un solido e trasparente rapporto fra banche ed imprese.

Riferimenti:

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • Fondazione Nazionale dei Commercialisti, L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL Lom e spunti operativi;
  • EBA, Guidelines on loan and monitoring;
  • Piattaforma Mysolution.