La Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha previsto specifiche sanzioni per chi in obbligo non ottempera all’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente all’estero, c.d. AIRE.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione (art. 6, comma 1, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470).

In caso di inadempienza scattano specifiche sanzioni.

In particolare, il novellato art. 11 della Legge n. 1228/1954 post intervento del comma 242 della Legge di bilancio 2024, permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 Euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE e fino ad un massimo di 5 anni.

Inoltre, l’art. 1, comma 243, della Legge di Bilancio, prevede uno specifico obbligo di segnalazione al comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

Per chi ha effettuato l’adempimento nei termini o lo ha fatto in ritardo, l’iscrizione all’AIRE non comporta necessariamente il trasferimento della residenza fiscale dall’Italia all’estero.

Infatti, sarà necessario altresì verificare ulteriori requisiti, in mancanza dei quali il contribuente continua ad essere considerato fiscalmente residente in Italia (art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR).

Dunque ci può essere l’iscrizione all’AIRE e al contempo una residenza fiscale in Italia.

Il D.Lgs n. 209/2023, Decreto delegato di riforma fiscale, all’art. 1 ha novellato le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche.

In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Rispetto alla disciplina vigente, di conseguenza (vedi dossier D.Lgs n. 209/2023):

  • è stato introdotto il riferimento alla frazione di giorno;
  • sono residenti anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, di fatto così ampliando la platea dei contribuenti residenti in Italia.

Inoltre, in luogo del riferimento alle nozioni contenute nel Codice civile, viene introdotto un nuovo concetto di “domicilio” che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Infine, viene introdotta presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Proprio su tale ultimo passaggio, con la riforma fiscale si è passati da una presunzione assoluta a una relativa del criterio legato all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente rispetto alla quale il contribuente può fornire comunque prova contraria.

In base a quanto detto fin qui, l’iscrizione all’AIRE non basta per escludere la residenza fiscale in Italia laddove: il contribuente è stato presente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta ovvero per la maggior parte del periodo d’imposta ha mantenuto nel territorio dello Stato, la residenza civilistica art. 43 c.c. o il domicilio, nell’accezione in essere posti il Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 209/2023).