| Finalità |
Art. 6 |
- L’art. 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. In particolare la norma prevede che, all’esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, viene istituito il concordato preventivo biennale, destinato a:
- contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa
- e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
- residenti nel territorio dello Stato.
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| Ambito di applicazione |
Art. 7 |
- L’art. 7 definisce l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
- Nel dettaglio l’art. 7 chiarisce che il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
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| Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato |
Art. 8 |
- L’art. 8, comma 1, dispone che l’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
- Si affida (comma 2) a un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
- Ai sensi del comma 3, con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che individua la metodologia per la valorizzazione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato (di cui all’art. 9, comma 1) sono individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
- Il comma 4, limitatamente al 2024 e al 2025, prevede che i programmi informatici predetti (di cui al comma 1) siano resi disponibili, rispettivamente, entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.
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| Elaborazione e adesione alla proposta di concordato |
Art. 9 |
- L’art. 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. Esso è elaborato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’IRAP.
Allo scopo di elaborare la proposta l’Agenzia utilizza:
- le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
- gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.
- L’Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.
- Ai sensi del comma 1, la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’IRAP.
- L’Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici appositamente predisposti (di cui all’art. 8), entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati di cui al comma 1.
- Ai sensi del comma 3, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP (previsto dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435) il contribuente può aderire alla proposta; tale termine, per il primo anno di applicazione del concordato, è posticipato di un mese.
- Il comma 4 individua, come causa ostativa all’accesso al concordato, l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
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| Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – Requisiti |
Artt. 10 -22 |
Le norme, per quanto riguarda i contribuenti ISA, prevedono:
- la possibilità di accedere alla proposta di concordato ai soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
- non abbiano debiti tributari o che comunque abbiano estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili (art. 10);
- l’impossibilità di accedere alla proposta di concordato in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento, o in caso di condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 11);
- l’impegno del contribuente, una volta accettata la proposta di concordato, a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato (art. 12);
- l’obbligo per i contribuenti, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, di rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e di comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 13);
- la possibilità di rinnovare il concordato per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle Entrate con le medesime modalità previste per la prima proposta di concordato. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, i soggetti ISA possono dichiarare ulteriori componenti positivi, che comportano una maggiorazione del reddito e del valore aggiunto sottoposti a imposizione (art. 14);
- l’individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 54 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze concernenti beni strumentali, nonché i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (art. 15);
- l’individuazione del reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 56 TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all’art. 66 del medesimo TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, nonché redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ovvero in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del reddito secondo le norme applicabili in ciascuna ipotesi; anche le perdite diminuiscono il reddito secondo le ordinarie regole del TUIR. Inoltre, resta fermo il limite minimo di reddito d’impresa, pari a 2.000 euro, valevole per l’applicazione del concordato (art. 16);
- la definizione delle modalità per l’individuazione del valore della produzione netta a fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa, applicando i criteri ordinari, non computando però le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro (art. 17);
- nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati nonché dei soggetti di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione;
- l’applicazione secondo le regole ordinarie dell’imposta sul valore aggiunto, posto che l’adesione al concordato non produce effetti a tali fini (art. 18);
- l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA (art. 19);
- il calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è effettuato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati (art. 20);
- la cessazione dell’efficacia del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente cessa l’attività o modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (art. 21);
- la cessazione degli effetti del concordato per entrambi i suoi periodi di imposta a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, ovvero a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato, la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, l’omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato (art. 22).
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| Disposizioni di coordinamento e conclusive |
Artt. 34-39 |
- L’art. 34 del Capo IV prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli art. 22 e 33.
- Nel medesimo articolo è inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale, anche per effetto della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della elaborazione della proposta, o ne decadono.
- Nell’art. 35 è previsto che per l’adesione al CPB non si applica la disciplina di cui all’art. 2 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012. In particolare, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione o assolve l’adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento.
- L’esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente. Nel caso specifico, tuttavia, tenuto conto dell’estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.
- Viene, infine, previsto, ai fini del Decreto in esame, che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
- Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
È altresì previsto, dall’art. 36, che prima dell’approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la Commissione di esperti di cui al comma 8 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Il parere eventualmente espresso da tale Commissione non ha natura vincolante.
- Al fine di consentire ai professionisti e agli altri intermediari fiscali di concentrare la propria attività nell’applicazione del nuovo regime di concordato preventivo biennale, la norma di cui all’art. 37 dispone un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno per i soggetti che adottato il regime concordatario.
- all’art.38 viene previsto come termine di presentazione della dichiarazione dell’anno 2023 (per i solari IRPEF) il 15.10.2024, mentre per soggetti IRES il 15° giorno successivo del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- i soggetti IRPEFche ancora presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. lo faranno tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, o in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
- per il periodo d’imposta 2024 i programmi informatici relativi agli ISA sono resi disponibili entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Infatti l’adesione al concordato sarà un add-on del software ISA.
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| Disposizioni finanziarie |
Art. 40 |
- L’art. 40 contiene le disposizioni finanziarie.
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| Entrata in vigore e decorrenza |
Art. 41 |
- L’art. 41 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (quindi dal 22 febbraio 2024).
- Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre quelle di cui al Titolo II (CPB) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (dal 2024).
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