Lineamenti dell’istituto “trust”
Possiamo rilevare come il trust si configuri come un rapporto giuridico complesso nel quale un soggetto c.d. disponente, con atto tra vivi o mortis causa, dispone alcuni beni sotto il controllo di un altro soggetto, c.d. trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari o per perseguire un determinato fine.
La struttura basica del trust vede la presenza di almeno tre soggetti, generalmente persone diverse tra loro, ovvero:
- il disponente;
- il “trustee” ossia colui che diventa proprietario del patrimonio dei beni ai fini della gestione e non del godimento;
- il beneficiario o i beneficiari.
Il trust è nato nei Paesi di common law e ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione de L’Aja ad opera della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
L’effetto principale del trust (ma non lo scopo) è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso possa essere destinato al perseguimento delle finalità previste.
Generalmente il trust è istituito con finalità donatorie e successorie e il disponente, con l’istituzione del trust, mira a gestire il passaggio generazionale in linea con le aspettative e le attitudini dei discendenti.
Il disponente può essere un soggetto qualunque anche se, generalmente, si tratta di una persona fisica / imprenditore interessato a gestire in maniera ordinata il ricambio generazionale. Il disponente, che potremmo inquadrare come la figura centrale nella fase iniziale, tende poi ad uscire di scena.
Il trustee, in qualità di proprietario dei beni, è tenuto alla gestione e all’amministrazione dei beni stessi. Si è soliti definire questa figura quale “proprietario ai fini della gestione e non del godimento”.
Il trustee è, infatti, tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge ed in accordo con i “desideri” del disponente.
Il termine “beneficiario” individua una vasta gamma di posizioni soggettive.
I diritti dei beneficiari possono, infatti, riguardare solo sul reddito del fondo, solo sul fondo oppure su entrambi.
Il fondo individua il patrimonio che il disponente ha donato al trust (es. immobili / partecipazioni societarie, ecc.), diversamente il reddito del trust, anche detto “frutti del trust”, è il reddito che deriva dall’impiego del fondo: ad esempio se si ha a che fare con immobili affittati, gli affitti attivi faranno parte dei frutti.
I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust.
I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust o, in taluni casi, durante la vita del trust.
I beneficiari sono generalmente individuati nell’atto istitutivo; possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria.
Perché il trust è un veicolo interessante per il ricambio generazionale
La bontà del trust per gestire il ricambio generazionale emerge soprattutto in relazione alla flessibilità che lo strumento offre.
In altre parole, i beni rimangono per così dire come sospesi su una nuvola: non sono né del disponente, né dei beneficiari ma sono in uno stato di mezzo tra le due figure.
Gli stessi, infatti, possono essere utilizzati per soddisfare il tenore di vista dei disponenti, ma sono proiettati verso i beneficiari cui giungeranno al momento opportuno.
Trust per soggetti deboli
Il trust è uno strumento che ben si presta a tutela soggetti deboli.
La Legge sul “Dopo di noi”, Legge n. 112/2016, ha finalmente previsto tra gli strumenti utili al fine di tutelare i soggetti affetti da disabilità grave, anche il trust.
Per gli operatori del settore è sicuramente una norma di pregio in quanto, per la prima volta, una normativa non fiscale contempla l’istituto per finalità meritevoli di tutela.
Nell’ipotesi in cui uno dei beneficiari sia un soggetto debole, è possibile impostare il trust come un classico trust familiare donatorio solo che le regole di funzionamento del trust risentiranno della disabilità del beneficiario.
Il problema più importante a cui far fronte è che la durata del trust superi la durata della vita del disponente.
