Una sintesi:

Approvato in via definitiva il Decreto legislativo in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale, che dà attuazione delle disposizioni dell’art. 17 della Legge delega per la riforma fiscale, n. 111/2023. La versione definitiva  modifica i requisiti di accesso e la relativa procedura; nel 2024 sarà applicabile ai contribuenti forfetari in via sperimentale e vengono rivisti anche i termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi, intervenendo ulteriormente rispetto a quanto già disposto dal D.Lgs. n. 1/2024. Scompare dai requisiti di accesso quello che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale almeno a 8, limitandosi all’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato. Le disposizioni si applicano infatti a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni. L’art. 34, comma 2, del decreto prevede, come contraltare, l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”. Per il concordato 2024, in particolare:

  • i programmi informatici saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
  • il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024 – per i soggetti IRES, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). 

Per i modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione tornano al 30 settembre e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, dal 15 aprile.

 


 

Il provvedimento è il quinto della serie, dopo i decreti su IRPEF-IRES, fiscalità internazionale, adempimenti e Statuto del contribuente ed anche il più importante le partite IVA, con l’introduzione del concordato biennale.

Lo schema di decreto legislativo ha l’obiettivo di consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l’adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario.

Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l’accesso tempestivo e l’efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà l’attuazione di azioni mirate e l’ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale. 

Di seguito riportiamo i contenuti principali delle disposizioni del decreto:

Decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale
Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione Art.  1 L’art. 1 si propone di operare un intervento di coordinamento del D.Lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente, in particolare, nella parte in cui è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo (comma 1).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 reca le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 218 del 1997:

  • previsione all’articolo 1 di una disposizione generale (comma 2-bis) che includa anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione” tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio (lettera a));
  • più chiara configurazione dell’articolo 5 come disciplina generale dell’accertamento con adesione, d’ufficio o su istanza del contribuente (lettera b));
  • abrogazione dell’invito obbligatorio di cui all’articolo 5-ter (lettera c)), che reca una disciplina, parziale e settoriale, del diritto al contraddittorio, superata e assorbita dalla nuova previsione di carattere generale, di cui all’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente di prossima introduzione;
  • introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater, lettera d)) di aderire alle risultanze dei PVC (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come ad esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. Tale possibilità è oggetto di un’articolata disciplina;
  • perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro praticabilità nei soli casi in cui l’Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall’obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione (lettere e) ed h)). Restano esclusi dall’applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati.
  • eliminazione, all’articolo 6, comma 2, del riferimento all’articolo 5-ter, come ostativo all’adesione post accertamento (lettera e) n. 2);
  • esplicita previsione della verifica di pagamento dell’importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell’accertamento con adesione;
  • esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell’accertamento con adesione agli atti di recupero prevedendo la non applicabilità della compensazione (lettera f));
  • omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l’introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente (lettera g));
  • previsione che in caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico (lettera h)).

Il comma 2 dell’articolo 1, alla lettera a), al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, prevede che la competenza all’emissione dell’atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge spetta all’ufficio competente nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione. Il medesimo comma 2, alla lettera b), introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 38-bis al DPR n. 600 del 1973. Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 38-bis dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale. Infine la lettera d) del comma 2, al fine di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un nuovo articolo 60-ter al DPR n. 600 del 1973; la precedente lettera c) abroga contestualmente il settimo comma dell’articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato DPR n. 600 del 1973.

Il comma 3 dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) sia attivato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il comma 4 reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero.

Il comma 5 chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sono da intendersi al nuovo articolo 38-bis del DPR n. 600 del 1973, mentre il comma 6 estende l’applicazione della normativa contenuta al nuovo articolo 60-ter del DPR n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Il comma 7 prevede invece che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire della data di entrata in vigore di tali norme.

Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio Art. 2 Le norme prevedono il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

In particolare:

  • il comma 1 detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull’utilizzo di soluzioni di machine learning e intelligenza artificiale;
  • il comma 2 conferma che i risultati dell’analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell’adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi;
  • il comma 3, per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che l’Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili;
  • il comma 4 prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall’Agenzia delle entrate, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un regolamento del MEF la disciplina di dettaglio e, in particolare, l’individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  • i commi 5 e 6 dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle imposte indirette e dell’imposta sul valore aggiunto.
  • il comma 7 riconosce alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  • il comma 8 prevede che anche la Guardia di finanza, al pari dell’Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  • il comma 9 dispone, altresì, che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti coperti da segreto istruttorio, ecc.), condividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d’intesa, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio .
  • in ultimo, il comma 10 stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni appena illustrate non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti Art. 3
  • Le norme recano modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo e stabiliscono che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l’Amministrazione competente provvede all’espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  • Le disposizioni, in particolare, incidono su vari aspetti concernenti:
    • lo scambio di informazioni su richiesta;
    • gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata;
    • la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo;
    • ai controlli simultanei e alle verifiche congiunte.
Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA Art. 4
  • L’art. 4 contiene disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione di beni nell’Unione europea da Paesi extra-UE.
Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione Art. 5 
  • L’art. 5 reca modifiche alla disciplina dell’imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici. Tali modifiche riguardano i termini per la presentazione della denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati e i termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato.
Finalità Art. 6
  • L’art. 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. In particolare la norma prevede che, all’esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, viene istituito il concordato preventivo biennale, destinato a:
    • contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa
    • e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
    • residenti nel territorio dello Stato.
Ambito di applicazione Art. 7
  • L’art. 7 definisce l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto a fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
  • Nel dettaglio l’articolo 7 chiarisce che il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato Art. 8
  • Nel dettaglio l’articolo 8, comma 1, dispone che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
  • Si affida (comma 2) a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
  • Ai sensi del comma 3, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua la metodologia per la valorizzazione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato (di cui all’articolo 9, comma 1 dello schema) sono individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
  • Il comma 4, limitatamente al primo anno di applicazione delle norme in esame, prevede che i programmi informatici predetti (di cui al comma 1) siano resi disponibili entro il mese di giugno.
Elaborazione e adesione alla proposta di concordato Art. 9
  • L’art. 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. Esso è elaborato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’IRAP. Allo scopo di elaborare la proposta l’Agenzia utilizza:
    • le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
    • gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.
  • L’Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.
  • Ai sensi del comma 1, la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’Irap.
  • L’Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici appositamente predisposti (di cui all’articolo 8), entro il quinto giorno quello di invio da parte del contribuente dei dati di cui al comma 1.
  • Ai sensi del comma 3, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (previsto dall’articolo 17, comma 1, del DPR del 7 dicembre 2001 n. 435) il contribuente può aderire alla proposta; tale termine, per il primo anno di applicazione del concordato, è posticipato di un mese.
  • Il comma 4 individua, come causa ostativa all’accesso al concordato, l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – requisiti Artt. 10 -33 Le norme, per quanto riguarda i contribuenti ISA, prevedono:

  • la possibilità di accedere alla proposta di concordato ai soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
    • non abbiano debiti tributari o che comunque abbiano estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agen-zia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili (articolo 10);
  • l’impossibilità di accedere alla proposta di concordato in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento, o in caso di condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 11);
  • l’impegno del contribuente, una volta accettata la proposta di concordato, a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato (articolo 12);
  • l’obbligo per i contribuenti, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, di rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e di comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (articolo 13);
  • la possibilità di rinnovare il concordato per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per la prima proposta di concordato. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, i soggetti ISA possono dichiarare ulteriori componenti positivi, che comportano una maggiorazione del reddito e del valore aggiunto sottoposti a imposizione (articolo 14);
  • l’individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 54 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze concernenti beni strumentali, nonché i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (articolo 15);
  • l’individuazione del reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 56 TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all’art. 66 del medesimo TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, nonché redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del reddito secondo le norme applicabili in ciascuna ipotesi; anche le perdite diminuiscono il reddito secondo le ordinarie regole del TUIR. Inoltre, resta fermo il limite minimo di reddito d’impresa, pari a 2.000 euro, valevole per l’applicazione del concordato (articolo 16);
  • la definizione delle modalità per l’individuazione del valore della produzione netta a fini Irap proposto al contribuente ai fini del concordato analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa, applicando i criteri ordinari, non computando però le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro (articolo 17);
  • nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati nonché dei soggetti di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione;
  • l’applicazione secondo le regole ordinarie dell’imposta sul valore aggiunto, posto che l’adesione al concordato non produce effetti a tali fini (articolo 18);
  • l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA (articolo 19);
  • il calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è effettuato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati (articolo 20);
  • la cessazione dell’efficacia del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente cessa l’attività o modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (articolo 21);
  • la cessazione degli effetti del concordato per entrambi i suoi periodi di imposta a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, ovvero a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato, la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, l’omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato (articolo 22);
  • le medesime norme, per quanto riguarda i contribuenti che aderiscono al regime forfettario prevedono:
    • l’impossibilità di accedere al concordato per i contribuenti che abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o che abbiano debiti tributari o non li abbiano estinti secondo quanto previsto per i contribuenti ISA  o siano incorsi in una delle cause di esclusione previste anche per i medesimi contribuenti ISA dall’art. 11 (articolo 24);
    • l’obbligo per il contribuente che abbia accettato la proposta di concordato di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all’iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato (articolo 25);
    • la necessità per il contribuente di osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario nei periodi d’imposta oggetto di concordato (articolo 26);
    • decorso il biennio oggetto di concordato, la formulazione da parte dell’Agenzia delle entrate di una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire, se non sussistono cause di esclusione, nei medesimi termini di cui si è detto in precedenza (articolo 27);
    • la determinazione del reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni oggetto di concordato secondo le metodologie di cui all’articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori (articolo 28);
    • l’applicazione secondo le regole ordinarie dell’imposta sul valore aggiunto, posto che l’adesione al concordato non produce effetti a tali fini (articolo 29);
    • l’irrilevanza dei maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, si prevede che il concordato stesso cessi di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica (articolo 30);
    • il calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è effettuato sulla base dei redditi concordati (articolo 31);
    • la cessazione dell’efficacia del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente il contribuente cessa l’attività o modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari (articolo 32);
    • come causa di decadenza del concordato, il verificarsi di una delle condizioni previste all’articolo 22 ove applicabili (articolo 33).

Disposizioni di coordinamento e conclusive Artt. 34-37 Le norme prevedono:

  • l’esclusione dell’attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo. In particolare si prevede che l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 34);
  • che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, a detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato, prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (articolo 35);
  • la Commissione di esperti per l’elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 8, dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sia sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell’approvazione della relativa metodologia (articolo 36);
  • che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione (articolo 37).
Disposizioni finanziarie Art. 38
  • L’art. 38 contiene le disposizioni finanziarie.

 

 

Riferimenti:

  • Piattaforma Mysolution.