La Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale del Consiglio Nazionale del Notariato ha licenziato lo Studio n. 23-2023/CTS trattando la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta.
Per il Notariato, come espresso nelle conclusioni del Documento richiamato, la disciplina in materia di attività sportiva dilettantistica permette di considerare fungibili i vari tipi associativi introdotti dal legislatore con la conseguenza che l’omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal Codice civile. Sul tema, il D.Lgs. n. 120/2023 ha condizionato il riconoscimento della personalità giuridica in esame alla presenza di un patrimonio minimo, fissato in 10.000 euro. Di conseguenza, resta applicabile il sistema introdotto per tutti gli enti con autonomia patrimoniale perfetta, in cui “la necessità di un patrimonio minimo e di un controllo sulle vicende che dovessero incidere sull’integrità dello stesso sono sempre state considerate rilevanti dal legislatore”. La nuova procedura di ottenimento della personalità giuridica affida al notaio l’obbligo di deposito dell’atto costitutivo e/o verbale dell’assemblea straordinaria presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), posta la preventiva comunicazione del ricevimento dell’atto all’organismo sportivo affiliante ai fini del riconoscimento sportivo. Per il notaio corre l’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la costituzione dell’ente compresa quella relativa al patrimonio minimo.


 

Premessa

Come indicato dallo Studio in commento, la disciplina che regola lo sport dilettantistico è dettata dal D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 e dal D.Lgs. n. 120/2023.

In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 dispone quanto segue:

 

Art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021
Forma giuridica


1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Si evidenzia, inoltre, che agli enti del Terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si rendono applicabili le disposizioni richiamate, limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici e possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

La disciplina riferita a questi enti come indicato dallo Studio in commento, deve essere altresì coordinata con il D.Lgs. n. 39/2021, come modificato dalla Legge n. 106/2021 e dal D.Lgs. n. 120/2023 che ha istituito, appunto, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), nel quale dovranno iscriversi sia le società sportive sia le associazioni non riconosciute e riconosciute.

L’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 dispone che l’acquisto della personalità giuridica può avvenire in deroga al D.P.R. n. 361/2000 con l’iscrizione nel Registro a cura del notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo.

 

Art. 14  del D.Lgs. n. 36/2021
Deposito degli atti costitutivi


1. Le società sportive, entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330 del codice civile, devono depositare l’atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) non è ancora operativo giacché siamo in attesa del regolamento che deve dare piena attuazione a tale modalità di riconoscimento.

Di conseguenza, per effetto di quanto disposto dal richiamato art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), in deroga al D.P.R. n. 361/2000 e anche fuori dai casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore); all’elenco riportato nell’art. 6 è stata indicata anche l’associazione con personalità giuridica, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021.

Il D.Lgs. n. 120/2023, però, ha condizionato il riconoscimento della personalità giuridica citata alla presenza di un patrimonio minimo, fissato in 10.000 euro; di conseguenza viene mantenuto il sistema previsto per tutti gli enti con autonomia patrimoniale perfetta, in cui “la necessità di un patrimonio minimo e di un controllo sulle vicende che dovessero incidere sull’integrità dello stesso sono sempre state considerate rilevanti dal legislatore”.

In caso di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio minimo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo sarà obbligato a convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

La nuova procedura di ottenimento della personalità giuridica affida al notaio l’obbligo di deposito dell’atto costitutivo e/o verbale dell’assemblea straordinaria presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), previa comunicazione del ricevimento dell’atto all’organismo sportivo affiliante ai fini del riconoscimento sportivo; il notaio dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e il patrimonio minimo.

Come indicato puntualmente dal Notariato nel Documento in commento, quindi, il sistema delineato dal legislatore con il più recente D.Lgs. n. 163/2022, che ha eliminato le società di persone dal novero delle forme utilizzabili, rischia di essere compromesso dalla possibilità che un’impresa sociale, che, come tale, è di diritto un ente del Terzo settore (ETS), di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, possa assumere la veste di società di persone; veste giuridica ammessa dal comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 (impresa sociale), potendo a sua volta assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico ove eserciti tale attività.

La ratio dell’esclusione delle società personali tra le forme giuridiche utilizzabili per gli enti sportivi dilettantistici appare fondata sulla impossibilità per tali società di accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici, con la necessità di coordinare meglio la possibilità indicata, relativa alla costituzione in tale forma dell’impresa sociale.

Una ulteriore considerazione riguarda il fatto che la riforma in materia di sport dilettantistico consente, esclusivamente alle società di capitali, un limitato impiego degli utili ad aumento gratuito del capitale oppure la distribuzione di dividendi ai soci, con ciò differenziando tali società dagli altri tipi utilizzabili per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, introducendo un regime di lucro contingentato (attenuato) fino ad ora non consentito.

Dopo queste considerazioni si rende necessario individuare la disciplina applicabile in caso di trasformazione da uno all’altro dei tipi previsti; per il Notariato il riferimento immediato è alle norme sulla trasformazione eterogenea, di cui agli artt. 2500-octies e seguenti del Codice civile, sulle quali, però, vi è alcuna convergenza di vedute.

Lo Studio del Notariato n. 23-2023/CTS ripercorre anche l’evoluzione dell’istituto della trasformazione, ricordando quanto abbia inciso la più recente riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) ed evidenzia che la detta operazione straordinaria, per come modificata, costituisce una operazione che comprende ipotesi di cambiamento molto diverse tra loro, ma tutte accomunate dalla continuità dei rapporti giuridici.

Tale principio di continuità, si è osservato, non può essere considerato come l’effetto principale della trasformazione, ma ne diventa l’elemento essenziale e caratterizzante; di conseguenza ogni cambiamento che non intacca detta continuità costituisce un’ipotesi di trasformazione e la conferma, di detta evoluzione, si riscontra proprio nel Codice del Terzo settore (CTS), di cui al D.Lgs. n. 117/2017 che ha introdotto, nel Codice civile, l’art. 42-bis, il quale consente alle associazioni riconosciute e non riconosciute ed alle fondazioni del I Libro di operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni.

 

Art. 42-bis c.c.
Trasformazione, fusione e scissione

1. Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
2. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 249925002500-bis, 2500-ter, secondo comma2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
3. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
4. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le trasformazioni eterogenee “atipiche”

Il Notariato, dopo aver passato in rassegna l’evoluzione della trasformazione, ha valutato se l’elenco dei casi di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. debba intendersi tassativo o meramente esemplificativo delle fattispecie.

La Relazione alla riforma ha precisato, in effetti, che “la trasformazione eterogenea è applicabile soltanto dove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali” giacché l’intera disciplina della trasformazione (omogenea ed eterogenea) considera le società di capitali come l’arrivo, di cui agli artt. 2500-ter e 2500-octies c.c. o la partenza, di cui all’art. 2500-sexies e 2500-septies c.c. di una vicenda trasformativa.

Si evidenzia, con particolare riferimento a questa tipologia, che la disciplina della trasformazione eterogenea deve essere integrata con la previsione in materia di cooperative che all’art. 2545-decies c.c. ammette la trasformazione da società cooperative a mutualità “non prevalente” in società lucrative (anche società semplice) o in consorzio, salvo stabilire, in quest’ultimo caso, se si sia in presenza di una trasformazione eterogenea o meglio omogenea, considerata la continuità causale che connota tale ipotesi, confermata dal comma 4 dell’art. 2538 c.c. che considera perfettamente fungibile la mutualità cooperativa e la mutualità consortile.

Il Notariato, nello Studio in commento, condivide la posizione assunta dal Consiglio Notarile di Milano secondo cui “la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario. La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri «enti» non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati”. E così ancora “un’attenta rilettura della relazione conferma l’esattezza della ricostruzione qui proposta: il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi”.

La nuova figura dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) con personalità giuridica

L’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 introduce la figura dell’associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica, che può essere acquistata in deroga al D.P.R. n. 361/2000 ed anche fuori dai casi previsti dal Codice del Terzo settore.

Il D.Lgs. n. 120/2023 (Decreto correttivo della riforma) ha, innanzitutto, condizionato il riconoscimento della personalità giuridica in esame alla presenza di un patrimonio minimo, fissato in 10.000 euro, con la conseguenza che viene mantenuto il sistema previsto per tutti gli enti con autonomia patrimoniale perfetta, in cui “la necessità di un patrimonio minimo e di un controllo sulle vicende che dovessero incidere sull’integrità dello stesso sono sempre state considerate rilevanti dal legislatore”.

 

Art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021
Acquisto della personalità giuridica
1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
1-bis. All’istanza di cui all’articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.
1-ter. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro di cui al comma 1, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell’avvenuta iscrizione al registro nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
1-quater. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l’iscrizione nel Registro, rimane efficace l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d’ufficio dal Registro dell’associazione quale persona giuridica. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all’ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all’articolo 9 e al comma 2 dell’articolo 11.
2. Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
3. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell’articolo 6.
3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell’ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

È stata prevista, quindi, la presenza di un patrimonio minimo fissato in 10.000,00 euro, ai sensi del nuovo comma 3-ter con ciò mantenendo il sistema previsto per tutti i casi di enti con autonomia patrimoniale perfetta, dove la necessità di un patrimonio minimo e di un controllo sulle vicende che dovessero incidere sull’integrità dello stesso sono sempre state considerate rilevanti dal legislatore e ciò è confermato dal successivo nuovo comma 3-quater che disciplina espressamente le conseguenze della diminuzione di oltre un terzo del patrimonio in conseguenza di perdite, obbligando l’organo amministrativo a convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

La nuova procedura di riconoscimento della personalità giuridica affida al notaio l’obbligo di deposito dell’atto costitutivo e/o verbale dell’assemblea straordinaria presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), previa comunicazione del ricevimento dell’atto all’organismo sportivo affiliante ai fini del riconoscimento sportivo

Il notaio deve, necessariamente, verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, patrimonio minimo compreso.

Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di associazioni riconosciute attraverso la citata procedura sono regolate, allo stato attuale, dal comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021, che non ha subito modifiche da parte dei Decreti correttivi alla riforma dello sport e, in particolare, secondo questa disposizione le modifiche dovrebbero essere trasmesse telematicamente al RASD dall’associazione sportiva dilettantistica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Il notaio, inoltre, deve procedere con l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) in caso di ricevimento sia dell’atto costitutivo e dello statuto di un’associazione che in quello di verbale di assemblea straordinaria di un’associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta.

Il nuovo comma 2 dell’art. 14 sopra riportato affida al notaio l’obbligo di deposito dei suddetti atti presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), previa comunicazione del ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini del riconoscimento ai fini sportivi.

In caso di richiesta di riconoscimento, poi, da parte di associazione già iscritta al RASD, il Notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione fra quelle dotate di personalità giuridica.

In capo al notaio resta l’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente ed in particolare dalle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, così come previsto per gli enti del Terzo settore (ETS), nell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il comma 3-bis dispone un sistema simile a quello previsto per le società di capitali e per gli enti del Terzo settore (ETS) e cioè la possibilità che qualora il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, lo stesso deve comunicare la detta situazione, motivando tempestivamente, non oltre il termine di 30 giorni, agli amministratori dell’ente.

Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’Ufficio del Registro competente di disporre l’iscrizione nel RASD; se, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

La differenza rispetto alle società di capitali è che questa possibilità di non iscrizione da parte del notaio nel Registro è consentita non solo nel caso di verbale modificativo ma anche nell’ipotesi di atto costitutivo, mutuando la medesima disciplina dettata in materia di enti del Terzo settore dall’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Non essendo però, stato modificato l’attuale comma 3 dell’art. 14 restano dei dubbi relativamente alle modalità di effettuazione dell’iscrizione al RASD nel caso di modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di associazioni riconosciute già iscritte pertanto, nel suddetto Registro.

Per questo tipo di modifiche, attualmente, il procedimento da seguire, come indicato dal Notariato, dovrebbe essere quello individuato dalle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 per cui “ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente”; alla luce del nuovo comma 2 dell’art. 14 è da ritenersi inammissibile perché creerebbe una ingiustificata differenziazione fra fattispecie simili e senza considerare che l’iscrizione delle modifiche statutarie delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute sarebbe rimessa non già al notaio rogante ma, addirittura, direttamente all’associazione.

È preferibile sostenere che il procedimento d’iscrizione debba ritenersi unico per le diverse fattispecie, per cui il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione o il verbale dell’assemblea straordinaria di un’associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta dovrà depositare direttamente nel Registro l’atto modificativo, previa comunicazione agli organismi competenti nei modi dettagliatamente previsti dal nuovo comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021

Il legislatore, infine, con i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell’art. 14 richiamato più volte è intervenuto per disciplinare i rapporti fra i diversi regimi pubblicitari ovvero quelli tra associazioni sportive già in possesso della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 che ottengono l’iscrizione al RASD, dove si prevede una sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle persone giuridiche e quelli tra associazioni già iscritte nel RUNTS che ottengono l’iscrizione nel RASD, dove invece si prevede il mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore .

Per il Notariato, con riferimento alla prima situazione non è chiaro se l’iscrizione nel RASD necessiti dell’atto pubblico al fine del controllo notarile sulla consistenza del patrimonio minimo: sicuramente se l’associazione, riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, deve procedere anche con l’adeguamento dello statuto il problema non si pone giacché con l’atto pubblico di adeguamento si può anche eseguire la verifica sulla sussistenza del patrimonio minimo; se, al contrario, non vi è necessità di adeguamento dello statuto il problema resta.

Con riferimento alla successiva iscrizione di un’associazione con personalità giuridica, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 nel RUNTS, non si può escludere tale possibilità ma appare necessario rispettare le prescrizioni, anche in ordine al patrimonio minimo, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

La trasformazione da associazione sportiva dilettantistica (ASD) non riconosciuta in società sportiva dilettantistica (SSD) di capitali o cooperativa

La mancata previsione delle associazioni non riconosciute fra gli enti, cui il legislatore consente la trasformazione eterogenea in società di capitali, comporta una riflessione, per il Notariato, sull’eventuale ammissibilità di una tale ipotesi di trasformazione.

L’art. 2500-octies c.c. inserisce tra gli enti cui è consentita la trasformazione eterogenea i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda per i quali, analogamente, non è richiesto alcun obbligo pubblicitario con la conseguenza che obbligare le associazioni non riconosciute al preventivo riconoscimento della personalità giuridica per consentire alle stesse la successiva trasformazione in società di capitali non appare conforme al principio di economia dei mezzi giuridici.

Si deve ulteriormente considerare che la sicura ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute anche in società sportive professionistiche, anche alla luce della Legge n. 128/2004, depone nel senso dell’ammissibilità di una trasformazione “atipica” da associazione non riconosciuta in società di capitali; peraltro, questo tipo di trasformazione appare una strada obbligata facendo riferimento al caso di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che a seguito di una vittoria nel campionato di riferimento venga ammessa a disputare un campionato professionistico e abbia, pertanto, l’obbligo di adeguare conseguentemente la struttura giuridica.

In aggiunta, a sostegno, la recente disciplina dell’impresa sociale, di cui al D.Lgs. n. 155/2006, all’art. 13, dispone che “per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza dello scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere”, ha “l’evidente vantaggio di ampliare lo spettro delle operazioni praticabili, poiché divengono possibili tutte le trasformazioni che siano consentite come tali, ma forse anche oltre i limiti testuali, atteso lo sbocco in società senza scopo di lucro”.

Per il Notariato, infatti, la disciplina delle società sportive e dell’impresa sociale potrebbe essere anche interpretata come una conferma dell’orientamento “che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei cioè al perseguimento di attività tanto lucrative quanto non lucrative”.

Pertanto, dal quadro evidenziato pare emergere una legittimità di una trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali, salvo a verificare se in tale ipotesi di trasformazione “atipica” le maggioranze richieste siano quelle, di cui all’art. 2500-octies c.c. o se, invece, non occorra il consenso unanime degli associati.

Si sostiene, sul punto, che le maggioranze indicate dall’art. 2500-octies c.c. siano state previste dal legislatore in relazione a un trattamento di favore riservato alle associazioni riconosciute ma, proprio in considerazione di questo accertato principio di ordine generale che caratterizza la trasformazione, pare che anche all’ipotesi “atipica” di trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali sia interamente applicabile il procedimento individuato dal citato art. 2500-octies c.c.

Per quanto indicato, pertanto, per il Notariato appare senza dubbio legittima la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica, di capitali o cooperative tenendo conto anche dell’ulteriore conferma rilevabile dall’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 che, disciplinando tassativamente i modi in cui gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, lascia le parti libere di scegliere l’uno o l’altro tipo fra quelli elencati.

La trasformazione da società sportiva dilettantistica (SSD) in associazione con personalità giuridica

Preliminarmente, il Notariato, sul tema, non comprende i motivi per cui il legislatore abbia previsto solo l’ipotesi della trasformazione in associazione non riconosciuta.

È sicuro che il controllo di legalità effettuato dal notaio in ordine alla delibera di trasformazione non potrebbe assorbire anche il controllo riservato alla Pubblica amministrazione, che, come noto, svolge funzioni diverse, tranne che nelle ipotesi di associazione con personalità giuridica da iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) dove il controllo è rimesso al notaio rogante; come nell’ipotesi di trasformazione di società di capitali in fondazione, infatti, l’efficacia dell’operazione è “subordinata” al riconoscimento della personalità giuridica a cura della Pubblica amministrazione.

Nel caso in cui i soci abbiano voluto deliberare la trasformazione della società in associazione riconosciuta o in fondazione, in estrema sintesi, saremmo in presenza, in alcuni casi, di una delibera condizionata, il che permette di rilevare come in materia di trasformazione eterogenea eccezionalmente il legislatore consenta l’iscrizione nel Registro delle imprese di delibere condizionate, con la conseguenza che il mancato riconoscimento della personalità giuridica impedirebbe il perfezionamento dell’operazione.

Per il Notariato, anche tale fattispecie di trasformazione eterogenea “atipica”, così come quella da associazione non riconosciuta in società, legittimerebbe un percorso diretto con un’evidente economia di mezzi giuridici altrimenti, una volta divenuta efficace la trasformazione in associazione non riconosciuta, gli associati dovrebbero attivarsi per richiedere e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica .

Quindi, evidenziato quanto sopra, per il Notariato non resta che esaminare il problema delle maggioranze necessarie per la relativa delibera, che comunque è un problema generale relativo a tutte le delibere di trasformazione da società di capitali.

Il comma 3 dell’art. 2500-septies c.c. indica il quorum rafforzato dei “due terzi degli aventi diritto”, fermo restando il consenso dei soci che nell’ente trasformato assumono responsabilità illimitata, ai sensi del comma 1 dell’art. 2500-sexies c.c.

 

Art. 2500-sexies c.c.
Trasformazione di società di capitali

1. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
2. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
3. Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
4. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Il dettato letterale delle disposizioni richiamate, coordinate con il richiamo del comma 1 dell’art. 2500-sexies c.c. che prescrive le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ha indotto parte della dottrina a ritenere necessaria una doppia maggioranza per quote di capitale, come richiesto per la trasformazione omogenea, integrata dai due terzi degli aventi diritto al voto mentre altra parte della dottrina ritiene prevalente la disposizione specifica del comma 3 dell’art. 2500-septies c.c. e, di conseguenza, considera applicabile la sola maggioranza per teste; ma sembra, invece, preferibile optare per il solo criterio capitalistico, sebbene rafforzato (due terzi), altrimenti si avrebbe un’ingiustificata deroga ai principi che disciplinano le società corporative.

 

Art. 2500-septies  c.c.
Trasformazione eterogenea da società di capitali
1. Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
2. Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
3. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
4. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione con personalità giuridica e viceversa

Una ulteriore ipotesi di passaggio da uno ad un altro dei tipi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 è quello da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione sportiva con personalità giuridica o viceversa; tale ipotesi risulta sicuramente ammessa fatta salva la necessità di verificare se si tratti di vere e proprie ipotesi di trasformazione o se, invece, si resti fuori dal fenomeno trasformativo.

Preliminarmente risulta necessario considerare le disposizioni contenute nell’art. 42-bis c.c. che, al comma 1, dispongono quanto segue “se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.

 

Art. 42-bis c.c.
Trasformazione, fusione e scissione
1. Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
2. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 249925002500-bis, 2500-ter, secondo comma2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
3. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
4. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Quanto appena indicato fa emergere il dubbio che il legislatore abbia voluto riportare allo schema della trasformazione il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta con la conseguenza che una parte della dottrina sostiene la tesi della trasformazione mentre l’opinione preferibile esclude la riconducibilità della fattispecie alla trasformazione.

Una conferma che in tale ipotesi si rimanga al di fuori dalla fattispecie della trasformazione si può rinvenire nella nuova disciplina introdotta dall’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 nel punto in cui, “testualmente” al comma 2 non si fa alcun riferimento alla trasformazione, ma vengono dettate esclusivamente delle regole sulle modalità di effettuazione della iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), nel caso di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che voglia conseguire la personalità giuridica.

Il Ministero del Lavoro delle Politiche sociali (circolare 27 dicembre 2018, n. 20), in tema di Enti del Terzo settore, ha precisato che per i “passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa (…) si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica” e non, quindi, quella propria della trasformazione.

Il comma 5 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e il comma 3-quater dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 prevedono che nell’ipotesi di perdita oltre il terzo del patrimonio minimo l’associazione deve deliberare la ricostituzione del patrimonio “oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente”, confermando la non riconducibilità della fattispecie del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta alla trasformazione.

Per il Notariato, pertanto, si distingue chiaramente la trasformazione dalla prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta che, necessariamente, dovrebbe essere altro rispetto alla trasformazione.

Queste considerazioni sarebbero determinanti per dare una lettura più adeguata all’art. 42-bis c.c. poiché si deve ritenere che la reciprocità di trasformazioni, fusioni e scissioni si può realizzare unicamente fra associazioni, riconosciute e non riconosciute, da una parte e fondazioni dall’altra; in tale direzione deporrebbe la mancata ripetizione nel citato art. 42-bis c.c. della parola “associazioni” prima di “non riconosciute” in conformità a quanto espressamente disposto dalla lettera e), dell’art. 3 della Legge delega n. 106/2016 che testualmente recita: “disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi”.

La conseguenza della mancata riconducibilità alla trasformazione del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta è l’inapplicabilità del citato art. 42-bis c.c. con la conseguenza che:

  1. non occorrerebbe che la situazione patrimoniale sia munita dell’elenco dei creditori;
  2. non sarebbe necessaria la relazione degli amministratori, di cui all’art. 2500-sexies c.c.;
  3. non sarebbe applicabile il comma 2 dell’art. 2500-quiquies c.c. nella parte in cui si dispone la liberazione dalla responsabilità illimitata per consenso presunto dei creditori e ciò perché tale responsabilità consegue non già alla qualifica di socio ma al fatto storico di avere agito per conto dell’associazione.

Permane, però, la necessità di redazione della perizia di stima per verificare la consistenza del patrimonio minimo nel caso di passaggio ad associazione riconosciuta ente del Terzo settore o di associazione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021; perizia necessaria anche nell’ipotesi di associazione che intenda ottenere il riconoscimento, di cui al D.P.R. n. 361/2000 al fine di consentire all’autorità governativa preposta la verifica della congruità del patrimonio dell’ente.

Le considerazioni conclusive del Notariato

La normativa richiamata in precedenza, oggetto anche di una serie di interventi correttivi, si deve necessariamente considerare una normativa speciale e il legislatore ha individuato le varie alternative che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, offrendo alle parti la scelta circa il tipo da utilizzare.

In relazione alla fungibilità dei tipi offerti in relazione all’attività da svolgere si dovrebbe ritenere che nell’ambito dei suddetti schemi il passaggio da uno all’altro non può che configurarsi come un’ipotesi di trasformazione omogenea, nella quale andranno rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione, preliminarmente quella che impone la necessità della perizia di stima allorché si passi da un “ente” nel quale non rileva un minimo di capitale ad un altro nel quale, invece, il capitale minimo e/o patrimonio minimo è richiesto.

Peraltro, il Notariato ritiene che la perizia di stima risulti necessaria anche in tutti i casi di migrazione di associazione riconosciuta di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021, nonché di associazione riconosciuta iscritta al RUNTS che intenda iscriversi al RASD, al fine di verificare la sussistenza del patrimonio minimo di 10.000 euro.

La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo, ma redatta con gli stessi criteri del bilancio, a condizione che l’organo di controllo o un revisore, anche esterno, ne attesti la corretta redazione.

Ciò consentirebbe di sostenere come sia stato lo stesso legislatore a individuare tassativamente i vari schemi giuridici utilizzabili in modo alternativamente libero per questo tipo di attività con la conseguenza che, nel perimetro applicativo della nuova normativa, la migrazione da un tipo ad un altro nient’altro sarebbe che un’ipotesi di trasformazione omogenea, caratterizzata dall’identità di funzione causale perseguita e, in alcuni casi, quale quello del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, si resterebbe addirittura fuori da qualsiasi ipotesi trasformativa.

Per il Notariato, per quanto indicato, permetterebbe anche di superare ogni dubbio in ordine alla trasformazione di un ente del Terzo settore (ETS) in società sportiva dilettantistica (SSD) senza dover scomodare la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio, di cui all’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in considerazione dell’omogeneità funzionale dell’attività perseguita anche se con uno schema giuridico diverso, ma sempre annoverato tra quelli utilizzabili.

Infine, la ricostruzione indicata consente di superare anche qualsiasi obiezione in ordine ai limiti alla trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali di cui al comma 3 dell’art. 2500-octies c.c., con particolare riferimento all’inammissibilità della trasformazione per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, specialmente nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione preveda espressamente il divieto di distribuzione degli utili (ipotesi da estendere, per quanto sopra osservato anche alla fattispecie della trasformazione da associazione non riconosciuta in società); se, al contrario, la società sportiva, risultante dalla trasformazione, dovesse avvalersi della possibilità prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 di parziale lucratività, potrebbe emergere il problema dei limiti alla trasformazione.

 

Art. 8  del D.Lgs. n. 36/2021
Assenza di fine di lucro
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile.
4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 .
4-bis. Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L’efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Per il Notariato, quindi, è proprio la disciplina stessa in materia di attività sportiva dilettantistica che permette di considerare fungibili i vari tipi associativi contemplati dal legislatore con la conseguenza che l’omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal Codice civile.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120;
  • D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163;
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39;
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Studio, 20 novembre 2023, n. 23-2023/CTS;
  • Piattaforma Mysolution.