Con la definitiva cancellazione, a partire dal 1° gennaio 2024, dell’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica previsto a favore dei contribuenti minori, tali contribuenti sono stati chiamati a confrontarsi, da un lato, con il nuovo obbligo e, dall’altro lato, con il divieto di emissione di fattura elettronica previsto per le prestazioni sanitarie. La confusione è tanta, e diviene ancora maggiore laddove si tenti di “incrociare” le disposizioni in materia di divieto di emissione di fattura in formato elettronico con gli aspetti connessi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, o con gli obblighi di trasmissione dei dati al STS ai fini della dichiarazione precompilata. Andiamo pertanto nel seguito a fornire un quadro d’insieme delle disposizioni attualmente in vigore.
Premessa
A partire dal 1° gennaio 2024, per regola generale, tutti i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio sono obbligati all’emissione di fattura elettronica, a seguito di quanto disposto dall’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
Tale previsione di carattere generale trova tuttavia un’importante eccezione con riferimento alle prestazioni sanitarie rese alla persona fisica, in relazione alle quali è stato mantenuto, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fattura elettronica a seguito di quanto disposto dall’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dall’art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 135/2018, la cui portata è stata estesa, ancora una volta, di un anno, ad opera del c.d. Decreto “Milleproroghe”, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215.
Il divieto di emissione di fattura elettronica per il 2024
Con il Decreto “Milleproroghe”, D.L. n. 215/2023, è stato disposto che le previsioni di cui agli articoli:
- 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,
- 9-bis, comma 2 del D.L. n. 135/2018,
si rendano applicabili anche al 2024.
Ciò significa che è stato confermato anche per l’anno 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per:
1. tutti i contribuenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento ai dati da trasmettersi al STS. Rientrano nella previsione anche i dati per i quali il paziente abbia espresso il diniego all’invio delle informazioni ai fini della precompilata (in questo caso la fattura deve essere trasmessa al STS senza indicazione del codice fiscale del paziente);
2. le prestazioni sanitarie rese alla persona fisica, anche da parte di soggetti non tenuti alla trasmissione dati al STS.
Ad essere determinante, ai fini del divieto di emissione di fattura elettronica, è la circostanza che la fattura certifichi una prestazione sanitaria resa alla persona fisica.
Al fine di individuare i soggetti sui quali grava il divieto di fatturazione elettronica, e le tipologie di fatture per le quali tale divieto si rende applicabile, occorre quindi considerare:
- i contribuenti obbligati all’invio dei dati al STS;
- i contribuenti che, seppure non obbligati all’invio dei dati al STS, rendono prestazioni sanitarie.
Per quanto riguarda i contribuenti obbligati all’invio dei dati al STS, si tratta tipicamente di soggetti che esercitano professioni sanitarie e i veterinari.
L’elenco dei soggetti obbligati verrà meglio dettagliato nel paragrafo dedicato a seguire.
Questi soggetti, all’atto dell’emissione di una fattura, devono interrogarsi in merito a:
1. natura del soggetto cui viene spiccata fattura;
2. natura della prestazione resa.
Infatti, laddove la controparte sia un soggetto titolare di partita IVA, o una Pubblica Amministrazione, la fattura sarà sempre elettronica.
Laddove, invece, la fattura venga emessa nei confronti di un soggetto non titolare di partita IVA (si tratta quindi di una fattura intestata al solo codice fiscale del cliente), allora occorre interrogarsi sull’oggetto della fattura stessa.
Se ad essere oggetto di fatturazione è una prestazione sanitaria oppure una prestazione veterinaria, la fattura deve essere necessariamente analogica, non elettronica.
Dovrà invece essere ugualmente elettronica la fattura B2C se si tratta di prestazione diversa da quella sanitaria o veterinaria (ad esempio, è elettronica la fattura emessa verso una persona fisica priva di partita IVA se relativa alla cessione di un bene strumentale).
Per quanto riguarda i contribuenti non obbligati all’invio dei dati al STS, ad essere discriminante è il tipo di prestazione resa. La fattura deve infatti essere cartacea nel caso di prestazione sanitaria resa alla persona fisica.
In sostanza, la logica è la medesima sia nel caso si tratti di soggetti obbligati all’invio dei dati al STS, sia nel caso di soggetti esclusi dall’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: è obbligatoriamente cartacea la fattura emessa verso il paziente (intestata a codice fiscale) per prestazione sanitaria resa. Tuttavia, può risultare difficile inquadrare la natura di prestazione “sanitaria”, laddove ci si confronti con soggetti non obbligati all’invio dei dati al STS.
A tal proposito può essere molto utile consultare l’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, ma soprattutto l’elenco delle Arti ausiliarie e degli operatori di interesse sanitario. Gli elenchi sono disponibili al link: https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto. Tutti i soggetti inclusi in questi elenchi sono riconosciuti come abili a rendere prestazioni sanitarie, e come tali sono tenuti a fatturare in cartaceo le prestazioni rese direttamente alla persona fisica, indipendentemente dal fatto che siano obbligati all’invio dei dati al STS ai fini della precompilata.
Soggetti obbligati all’invio dei dati al STS
Come evidenziato al paragrafo precedente, non necessariamente un soggetto riconosciuto come “sanitario”, – quindi soggetto cui è vietata l’emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie rese (fatturate) alle persone fisiche – è anche obbligato all’invio dei dati al STS.
I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al STS ai fini delle precompilate, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, sono esclusivamente quelli che, con successive disposizioni intervenute nel tempo, sono stati chiamati all’obbligo. Non è peraltro da escludersi che i soggetti obbligati vadano ulteriormente ad incrementarsi in futuro, a seguito dell’emanazione di ulteriori decreti.
Obbligo invio dati al STS ai fini della precompilata
Tale obbligo è stato introdotto a partire dai dati relativi al 2015, a carico di:
- farmacie;
- strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
- iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.
A mente dell’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, partire dai dati relativi al 2016 sono stati obbligati alla trasmissione al STS altresì:
- le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. n 502/1992;
- le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70, comma 2, D.Lgs. n 193/2006.
Con successivi decreti attuativi, ulteriori soggetti sono stati attratti nell’obbligo di comunicazione.
A partire dal 2016 (Decreto MEF 1° settembre 2016):
- gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004 (parafarmacie);
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 740;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.
Inoltre, sempre a partire dai dati relativi alle spese sostenute nel 2016, ai sensi del Decreto MEF pubblicato sulla G.U. del 13 settembre 2016, sono stati obbligati:
- i veterinari.
Infine, a partire dai dati relativi all’anno 2019, sono stati obbligati alla trasmissione al STS, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 284:
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all’albo dei biologi.
Infine, con Decreto 28 novembre 2022, pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2022, all’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, è previsto:
-
- obbligo dal 2022 a carico degli gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) – gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 – ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Divieto di fatturazione elettronica ed esterometro
L’eventuale divieto di emissione di fattura in formato elettronico, in ragione della resa di prestazioni sanitarie, non esime il contribuente in regime forfetario dal rispetto di tutti i diversi obblighi connessi al “fisco elettronico”.
Infatti, l’esonero, ormai definitivamente cancellato, del quale godevano i contribuenti in regime forfetario, così come quelli in regime di vantaggio, per quanto abitualmente riferito agli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico, in realtà aveva portata ben più ampia, riferendosi più in generale a tutto ciò che ruota attorno al Sistema di Interscambio.
Di conseguenza, il contribuente dapprima esonerato, in quanto in regime forfetario o di vantaggio:
- poteva richiedere copia analogica delle fatture passive, e conservare i soli documenti cartacei;
- non era tenuto alla trasmissione del c.d. “esterometro” (comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Con il venir meno dell’esonero, anche il contribuente in regime forfetario o di vantaggio è tenuto:
- a ricevere le fatture passive a mezzo SDI, e a conservarle a norma CAD;
- alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, se dovuta, tramite SDI.
Quanto sopra non ha nulla a che fare con l’eventuale divieto di emissione di fattura elettronica che riguarda, come si è detto, solo le prestazioni sanitarie rese direttamente alla persona fisica.
Quanto alle operazioni transfrontaliere, laddove un contribuente in regime forfetario o di vantaggio emetta una fattura verso una controparte estera, questa fattura dovrà essere elettronica (salvo che si tratti di prestazioni sanitarie rese direttamente alla persona fisica), e dovrà essere trasmessa allo SDI indicando quale codice destinatario il codice convenzionale “XXXXXXX”.
Se il contribuente in regime di vantaggio o in regime forfetario effettua operazioni passive con controparti estere, occorre gestire la comunicazione delle operazioni transfrontaliere che, come noto, non è più una comunicazione periodica, bensì si traduce nell’emissione di specifici documenti elettronici da trasmettere a mezzo SDI.
Più nel dettaglio, nel caso di acquisto di servizi, si dovrà trasmettere un “codice tipo documento TD17” (con evidenza dell’integrazione dell’IVA); nel caso di acquisto di beni intracomunitari il “codice tipo documento” sarà TD18 (tuttavia ricordando che, fino a 10.000 euro di acquisti annui, il contribuente in regime forfetario è tenuto a qualificarsi come “privato”, scontando l’IVA estera, senza dover pertanto integrare il documento, versare l’IVA e trasmettere il TD18), e in tutti gli altri casi di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 occorre utilizzare il “codice tipo documento” TD19.
Se l’operazione di integrazione riguarda, invece, un’operazione soggetta a reverse charge interno, non è obbligatoria la trasmissione del documento di integrazione allo SDI.
In tutti i casi di integrazione IVA o emissione di autofattura conseguente all’effettuazione di acquisti di beni o servizi da controparti estere, il versamento del dovuto deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, mentre il documento relativo all’operazione passiva transfrontaliera deve essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
I termini di trasmissione delle fatture attive emesse verso controparti estere sono invece quelli ordinari: entro 12 giorni se si tratta di fattura immediata (codice tipo documento TD01), oppure entro il giorno 15 del mese successivo se trattasi di fattura differita (codice tipo documento TD24).
Riferimenti:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17;
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 3;
- D.L. 30 dicembre 2023, n. 215;
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 18;
- D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 9-bis;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 28 novembre 2022;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 22 novembre 2019;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 1 settembre 2016, art. 1;
- Piattaforma Mysolution.
