Le novità in vigore dal 1° gennaio 2024, in tema di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfetario, offrono lo spunto per trattare la disciplina delle operazioni con l’estero effettuate o ricevute da tali soggetti. D’altronde, nella pratica, sorgono spesso dubbi o incertezze sul trattamento da applicare ai fini IVA in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute da controparti residenti in altri Stati UE.


 

 

Premessa

Ai fini IVA, la normativa nazionale distingue sotto il profilo del regime applicabile a seconda che il contribuente in regime forfetario ponga in essere:

  • una cessione di beni, in questo caso occorre ulteriormente differenziare in relazione al valore degli stessi che può essere inferiore o superiore alla “soglia critica” di 10.000 euro;
  • una prestazione di servizi.

Vediamo assieme quali conseguenze ne derivano.

Acquisti intracomunitari di beni per importo inferiore a 10.000 euro

Ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c), D.L. n. 331/1993, nel caso in cui gli acquisti intracomunitari di beni siano di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso, non è stato superato tale limite, l’IVA deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario (ad esempio in Germania).

Vale a dire che non sono qualificabili come intracomunitari gli acquisti di beni, se il volume degli stessi (al netto dell’IVA) non supera i 10.000 euro. Ne deriva che per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscriversi al VIES e di assolvere l’IVA in Italia. Inoltre, non andrà presentato trimestralmente il modello INTRA per gli acquisti.

Un esempio:   Mario Rossi, commerciante in regime forfetario, acquista alcuni braccialetti da un soggetto passivo austriaco per un valore di 1.200 euro. L’IVA è dovuta in Austria, quindi il contribuente italiano si vedrà addebitata in fattura l’IVA austriaca.

È fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA in Italia anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 euro, barrando la relativa casella presente nel quadro VO della dichiarazione IVA.

Acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro

Nel caso (forse remoto) in cui il valore dei beni acquistati superi la soglia di 10.000 euro, l’acquisto del contribuente forfetario è rilevante in Italia.

Pertanto, l’acquirente italiano che adotta il regime forfetario è tenuto a:

  • iscriversi al VIES;
  • integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (a nulla rilevando la periodicità della liquidazione IVA mensile o trimestrale) tramite modello F24 indicando, come codice tributo, il mese di riferimento;
  • compilare i modelli INTRASTAT (se ne sussistono i requisiti).

Acquisto di beni da soggetto comunitario in regime di franchigia

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 431/2022 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un contribuente in regime forfetario che si trovava ad effettuare un acquisto di beni presso un fornitore UE che si avvale di un regime speciale per le piccole imprese (c.c. regime in franchigia) chiarendo che, in tale ipotesi:

  • l’operazione non è considerata un acquisto intracomunitario di beni;
  • l’operazione è rilevante ai fini IVA nel Paese di origine.

Considerando che non è ammessa in detrazione l’IVA sulle fatture oggetto di integrazione, il contribuente in regime forfetario è tenuto a versare l’IVA derivante dall’integrazione della fattura estera.

In considerazione dei limiti dimensionali di tali contribuenti, per gli acquisti “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT.

Prestazioni di servizi rese o ricevute

Sul piano normativo si applicano gli artt. 7-ter ss. del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi. In altri termini, il forfetario italiano si comporterà allo stesso modo di un soggetto in regime IVA ordinario, sia nel caso di servizi “B2B” resi che ricevuti.

Nel caso di prestazioni di servizi rese il contribuente, in qualità di prestatore, emetterà una fattura alla controparte estera con dicitura operazione non soggetta ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (ipotizzando un servizio generico).

Qualora la prestazione sia effettuata nei confronti di privati rileva il Paese del prestatore (quindi l’Italia), ne consegue che la fattura non deve recare l’addebito dell’IVA, in quanto assimilata alle operazioni interne, con la consueta indicazione di applicazione del regime forfetario.

Quanto al secondo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’IVA è sempre assolta in Italia (cfr. risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E e circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).

Pertanto, l’acquirente italiano in regime forfetario è tenuto a:

  • iscriversi al VIES;
  • integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta (a nulla rilevando la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA). Il versamento avviene tramite modello F24 indicando, come codice tributo, il mese di riferimento.

Considerando che non è ammessa in detrazione l’IVA sulle fatture oggetto di integrazione, il contribuente in regime forfetario è tenuto a versare l’IVA derivante dall’integrazione della fattura estera.

A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell’ipotesi di acquisti di servizi non sono previste soglie minime. Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT.

In coerenza con il dettato normativo, resta fermo che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a redigere e presentare la dichiarazione annuale IVA 2024 per il periodo d’imposta 2023, e ciò anche in presenza di acquisti di servizi intra UE.

Schema riassuntivo
Prestazioni intracomunitarie di servizi “generiche” effettuate IVA assolta nel Paese del cedente (emissione fattura senza IVA ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972)
Prestazioni intracomunitarie di servizi “generiche” ricevute IVA assolta in Italia
Acquisti intracomunitari di beni fino a 10.000 IVA assolta nel Paese del cedente
Acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 IVA assolta in Italia

Riferimenti:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter;
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 5489;
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427artt. 38 e 46;
  • Agenzia delle Entrate, circolare 4 aprile 2016, n. 10/E;
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E;
  • Piattaforma Mysolution.