Con l’apertura dello sportello prevista per il 4 aprile 2025, prende ufficialmente il via la misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, inserita nella Missione 7 del PNRR (REPowerEU – Investimento M7-I16). L’iniziativa, gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a supportare gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane che intendono dotarsi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico e minieolico. La dotazione complessiva ammonta a 320 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto, che coprono in media circa il 50% delle spese ammissibili.

 

 

Premessa

L’energia è da tempo un elemento strategico nelle agende di imprese, governi e operatori economici. Il tema, un tempo circoscritto al solo ambito industriale, si è ormai esteso a ogni settore produttivo, diventando cruciale non solo per contenere i costi operativi, ma anche per sostenere la competitività nel lungo periodo. In questo scenario, la possibilità per le imprese di produrre autonomamente energia da fonti rinnovabili rappresenta un’opportunità concreta e coerente con le direttrici della transizione ecologica.

È in questo contesto che si inserisce una nuova misura di incentivo pubblico, finalizzata a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’autoproduzione energetica. L’intervento si colloca all’interno del quadro strategico definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un focus esplicito sull’uso di tecnologie rinnovabili, in particolare impianti fotovoltaici e mini-eolici, eventualmente integrati con sistemi di accumulo.

L’iniziativa, gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a supportare gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane che intendono dotarsi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico e minieolico, con la possibilità di integrare sistemi di accumulo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre la dipendenza energetica delle PMI e i relativi costi; dall’altro, favorire il percorso di transizione ecologica, contribuendo al raggiungimento dei target ambientali europei.

La misura è stata costruita per intercettare i bisogni delle imprese che intendono investire nel proprio futuro energetico, con una particolare attenzione al rispetto delle normative ambientali, alla sostenibilità economico-finanziaria dei progetti e alla valorizzazione di certificazioni e buone pratiche già presenti all’interno delle realtà produttive. Non si tratta, quindi, di un semplice contributo, ma di un incentivo a strutturare investimenti consapevoli, in grado di generare benefici tangibili e duraturi.

I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto le micro, piccole e medie imprese (PMI) localizzate sull’intero territorio nazionale, a condizione che siano in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 del Decreto 13 novembre 2024, tenuto conto delle cause di esclusione previste.

Pertanto, i beneficiari dell’agevolazione, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • per le imprese non residenti nel territorio italiano: dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo Registro delle imprese e la disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all’art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
  • essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Sono escluse le imprese che operano nei settori riportati nell’Allegato 1 al Decreto n. 137/2020, inoltre, sono escluse dall’agevolazione le imprese il cui legale rappresentante e/o amministratore sia stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena.

In base a quanto previsto, non sono ammesse all’agevolazione:

  1. le imprese ad alta intensità energetica, ossia quelle incluse, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge n. 167/2017;
  2. le imprese ad alta intensità di emissioni di CO₂, vale a dire quelle che svolgono attività rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), le cui emissioni di gas serra previste risultano superiori ai parametri di riferimento previsti dal sistema stesso.

Inoltre, le imprese attive nei settori della produzione, noleggio o commercializzazione di veicoli possono accedere alle agevolazioni esclusivamente qualora, nell’unità produttiva interessata dall’investimento, almeno il 50% dei ricavi lordi derivi da attività connesse a veicoli a zero emissioni.

Le risorse disponibili

Per l’attuazione dell’intervento sono disponibili risorse finanziarie pari a 320.000.000 euro, al lordo dei compensi dovuti al Soggetto Attuatore, nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16 del PNRR, come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto 13 novembre 2024.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento che presentano le caratteristiche inerenti:

  1. l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprensivi delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali al loro funzionamento, nonché delle relative spese di installazione e messa in esercizio;
  2. l’installazione di impianti minieolici, inclusivi delle apparecchiature e tecnologie digitali necessarie all’operatività e delle spese connesse all’installazione e all’avviamento degli impianti.

programmi di investimento devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. devono riguardare esclusivamente una delle due tecnologie indicate (fotovoltaico oppure minieolico), senza possibilità di combinazione tra le due nello stesso intervento;
  2. devono prevedere obbligatoriamente la realizzazione di una diagnosi energetica, conforme ai contenuti indicati all’art. 6, comma 3, del Decreto 13 novembre 2024. Tale diagnosi può essere redatta da:
  • tecnici iscritti a un ordine professionale,
  • EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati UNI CEI 11339,
  • ESCo (Energy Service Company) certificate UNI CEI 11352,
  • auditor energetici qualificati.

programmi di investimento devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti devono rispettare i limiti e le condizioni fissate ai fini della loro ammissibilità.

In caso di investimenti realizzati tramite leasing finanziario, il costo ammissibileè rappresentato dal prezzo di acquisto dei beni da parte della società di leasing. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, sono considerate ammissibili solo le spese riferite ai canoni di leasing effettivamente pagati e quietanzati, al netto di interessi e costi accessori (es. assicurazioni, oneri di rifinanziamento), entro il termine massimo di 20 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Il soggetto beneficiario dovrà fornire un’attestazione della società di leasing che certifichi il pagamento integrale dei canoni. L’agevolazione potrà coprire fino al 100% dell’importo di tali canoni.

Massimali delle spese ammissibili e percentuali di contributo

Le agevolazioni, che devono riguardare investimenti in una sola una delle tecnologie sopra indicate, sono concesse sulla base di una graduatoria e sono assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 1 milione di euro nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal Decreto.

Presentazione della domanda

Per accedere alle agevolazioni la presentazione della domanda potrà essere effettuata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia.

Lo sportello aprirà il 4 aprile 2025 alle ore 12:00 e resterà attivo fino al 5 maggio 2025 alle ore 12:00.

L’accesso alla piattaforma richiede l’identificazione tramite SPID, CNS o CIE e può essere effettuato dal rappresentante legale dell’impresa oppure da un delegato formalmente incaricato.

Ogni impresa può presentare una sola domanda. Se ne venissero inviate più di una sarà considerata valida solo l’ultima.

La domanda deve essere firmata digitalmente e redatta in lingua italiana. Al suo interno devono essere inserite tutte le informazioni essenziali per valutare la proposta, tra cui:

  • dati identificativi dell’impresa e del soggetto firmatario;
  • le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
  • eventuali certificazioni possedute (es. rating di legalità, parità di genere, ambientali);
  • la descrizione del progetto edelle modalità di realizzazione (acquisto diretto o leasing);
  • l’importo dell’agevolazione richiesta;
  • dichiarazioni sull’impatto ambientale del progetto, in particolare sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e sull’assenza di incremento nell’uso di combustibili fossili o emissioni di gas serra.

Alla domanda deve essere allegata una serie di documenti, fondamentali per la verifica tecnica e amministrativa del progetto. Tra i più rilevanti:

  • una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto, perito, ecc.);
  • le dichiarazioni sostitutive (DSAN), tra cui:
    • i dati contabili per il calcolo del MOL (Margine Operativo Lordo);
    • l’informativa sulla dimensione dell’impresa (in caso di gruppi collegati);
    • la dichiarazione antimafia (se l’agevolazione supera i 150.000 euro);
    • i dati del titolare effettivo e l’assenza di conflitto di interessi;
    • eventuali altre agevolazioni già ottenute;
    • eventuali certificazioni già in possesso (es. parità di genere, ambientali).

In alcuni casi, potrebbero essere richiesti documenti integrativi, segnalati direttamente sulla piattaforma al momento della compilazione.

Una volta inviata correttamente la domandala piattaforma rilascerà il CUP. Questo codice identificativo dovrà essere riportato su tutti i giustificativi di spesa legati all’investimento.

Riferimenti normativi:

  • Legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 19;
  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176Allegato 1;
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 14 marzo 2025;
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 3 novembre 3024, artt. 356;
  • Reg. UE, 17 giugno 2014, n. 651/2014, art. 2.